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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della disciplina transitoria sul patteggiamento introdotta dalla legge n. 134 del 2003, confermando la propria sentenza n. 219 del 2004.

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Di cosa si tratta

La legge 12 giugno 2003, n. 134 ha modificato il rito del patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) alzando il limite massimo di pena patteggiabile da due a cinque anni. Le disposizioni transitorie permettevano all’imputato di chiedere il patteggiamento anche nel corso del dibattimento già avviato, con sospensione obbligatoria non inferiore a quarantacinque giorni. Il Tribunale di Firenze aveva sollevato la questione con sette ordinanze.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Firenze ha impugnato gli artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della legge n. 134 del 2003 in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, lamentando che la norma transitoria consentisse il patteggiamento oltre il termine ordinario e imponesse una sospensione del dibattimento irragionevolmente lunga, lesiva della ragionevole durata del processo.

La decisione della Corte

La Corte riunisce i sette giudizi e dichiara le questioni manifestamente infondate, richiamando la sentenza n. 219 del 2004: il legislatore gode di ampia discrezionalità nel regolare gli effetti temporali di nuovi istituti processuali nei giudizi in corso, e le scelte non manifestamente irragionevoli non sono censurabili.

Il principio

Il legislatore può disciplinare con ampia discrezionalità il regime transitorio di nuovi istituti processuali; le relative scelte, se non manifestamente irragionevoli, si sottraggono al sindacato di legittimità costituzionale.

Domande e risposte

Che cos’è il patteggiamento?

Il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è un rito speciale in cui imputato e pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena, evitando il dibattimento ordinario. Con la legge n. 134 del 2003 il limite è salito da due a cinque anni.

Perché il Tribunale di Firenze contestava la norma transitoria?

Il giudice rimettente riteneva irragionevole consentire il patteggiamento a dibattimento avanzato e imporre una sospensione forzata di quarantacinque giorni, penalizzando la parte civile e la collettività che ha interesse alla ragionevole durata del processo.

Cosa aveva già detto la Corte sulla stessa questione?

Con la sentenza n. 219 del 2004 la Corte aveva già dichiarato infondate questioni identiche, ribadite con l’ordinanza n. 420 del 2004. Nessun profilo nuovo emergeva dai nuovi ricorsi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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