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La Corte restituisce gli atti alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria per una nuova valutazione della questione, alla luce del mutato quadro normativo. La questione riguardava la competenza delle commissioni tributarie a irrogare sanzioni per lavoro irregolare (cosiddetto “lavoro sommerso”).
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 12/2002 aveva introdotto una sanzione amministrativa per i datori di lavoro che impiegavano lavoratori in nero, attribuendone la competenza all’Agenzia delle entrate. Ciò aveva generato un dubbio: estendeva la giurisdizione delle commissioni tributarie a una materia (l’accertamento del lavoro irregolare) estranea al processo tributario in senso stretto?
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Alessandria aveva sollevato questione sull’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002 (conv. l. n. 73/2002), in relazione all’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, per contrasto con l’art. 102, secondo comma, e la VI disposizione transitoria Cost. (divieto di istituire giudici speciali; tutela delle commissioni tributarie); e in via subordinata per violazione dell’art. 3 Cost. (disparità nel calcolo del dies a quo della sanzione).
La decisione della Corte
Restituzione degli atti al giudice rimettente. Nel corso del giudizio le Sezioni Unite della Cassazione, con ord. n. 2888/2006, avevano affermato la sussistenza della giurisdizione tributaria sulla materia; il quadro normativo e giurisprudenziale era quindi mutato. Il rimettente deve rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni alla luce di questo mutamento.
Il principio
Quando, nel corso di un giudizio incidentale di costituzionalità, interviene una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione che modifica significativamente il quadro interpretativo rilevante per la questione sollevata, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente perché rivaluti la questione nel nuovo contesto normativo e giurisprudenziale.
Domande e risposte
Le commissioni tributarie possono giudicare sanzioni per lavoro sommerso?
Le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza n. 2888/2006, hanno risposto affermativamente: quando la sanzione per lavoro irregolare è irrogata dall’Agenzia delle entrate (organo tributario) e ha connessione con obblighi anche fiscali, la controversia appartiene alla giurisdizione tributaria.
Cos’è la “restituzione degli atti” nel giudizio costituzionale?
La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente quando sopravviene una modifica normativa o una svolta giurisprudenziale rilevante, invitandolo a riconsiderare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata. Non è né una pronuncia di merito né un rigetto definitivo.
Qual era il problema del “dies a quo” nella questione subordinata?
Il d.l. n. 12/2002 calcolava la sanzione per lavoro irregolare a partire dal primo giorno dell’anno, senza considerare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare. Ciò avrebbe potuto determinare trattamenti diversi a seconda di quando era iniziato il rapporto, in violazione del principio di uguaglianza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 101 della Costituzione — Soggezione dei giudici alla legge
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