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La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’impugnazione del Commissario dello Stato siciliano avverso una delibera legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana sui contributi straordinari, poiché la norma impugnata era stata nel frattempo modificata.
Di cosa si tratta
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato una delibera legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) che, per la concessione di contributi straordinari, richiedeva il preventivo parere della Commissione legislativa “Bilancio” dell’ARS. Il Commissario contestava questa disposizione perché non conforme alle norme sull’autonomia legislativa regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso ricorso in via principale avverso l’art. 1, comma 2, della delibera legislativa approvata dall’ARS il 20 gennaio 2006, nella parte in cui richiedeva il previo parere della Commissione “Bilancio” per la concessione di contributi straordinari.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere: a seguito di successive modifiche normative e dell’omissione della parte impugnata in sede di promulgazione, la disposizione contestata non era più operante. Venuto meno l’oggetto del giudizio, la Corte non poteva pronunciarsi nel merito.
Il principio
La cessazione della materia del contendere si verifica quando, nelle more del giudizio costituzionale, la norma impugnata viene abrogata, modificata o comunque non è più applicabile, in modo tale da eliminare la lesione lamentata. In questo caso la Corte dichiara il venir meno dell’oggetto del giudizio.
Domande e risposte
Chi è il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana?
Il Commissario dello Stato è un organo statale presente nelle regioni a statuto speciale, con il compito di verificare la compatibilità delle leggi regionali con la Costituzione e lo Statuto speciale. Può impugnarle davanti alla Corte Costituzionale prima della promulgazione.
Cosa significa “cessata materia del contendere”?
Significa che, dopo la proposizione del ricorso, è venuto meno l’oggetto del giudizio, di solito perché la norma impugnata è stata abrogata o modificata in modo da far venir meno la lesione lamentata. La Corte non può in questo caso pronunciarsi nel merito.
Cosa succede se la legge regionale viene modificata dopo l’impugnazione?
Se la modifica elimina o neutralizza le censure del ricorrente, la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Se le censure residuano nonostante le modifiche, il giudizio prosegue sul merito delle disposizioni ancora vigenti.
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