Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, dichiarando che non spettava al Ministero della salute fissare con decreto i requisiti delle società scientifiche sanitarie e attribuire le relative funzioni di controllo a un organo statale, senza rispettare le competenze provinciali in materia di sanità. Il decreto ministeriale è stato annullato.
Di cosa si tratta
Il Ministro della salute aveva adottato il decreto 31 maggio 2004 sui «Requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004. Questo decreto stabiliva i criteri per il riconoscimento delle associazioni scientifiche del settore sanitario autorizzate a svolgere attività formative. La Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione sostenendo che il decreto invadesse le proprie competenze in materia di sanità, garantite dallo statuto speciale.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Trento ha impugnato il d.m. 31 maggio 2004 in riferimento agli artt. 8, nn. 1) e 29), 9, n. 10), e 16 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266/1992 (norme di attuazione) e alla tutela delle competenze provinciali in materia di sanità. La Provincia riteneva che l’attribuzione a un organo statale del potere di riconoscere e revocare le società scientifiche invadesse quella competenza.
La decisione della Corte
La Corte dichiara che non spettava allo Stato stabilire con norma regolamentare i requisiti delle società scientifiche sanitarie e attribuire i poteri di verifica e revoca a un organo statale, nella misura in cui ciò incideva sulle competenze provinciali in materia sanitaria. Annulla per l’effetto il decreto ministeriale del 31 maggio 2004.
Il principio
La Provincia autonoma di Trento ha competenza legislativa primaria in materia di igiene e sanità (art. 9, n. 10 dello Statuto speciale). Quando lo Stato emana norme regolamentari che producono effetti in quella materia — come quelle che istituiscono poteri di riconoscimento e revoca di enti operanti nel settore — deve rispettare e non eludere quelle competenze provinciali.
Domande e risposte
Che cosa sono le società scientifiche sanitarie?
Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie sono enti privati che riuniscono professionisti della salute (medici, infermieri, farmacisti, ecc.) con finalità di ricerca, aggiornamento e formazione professionale continua. Il loro riconoscimento è rilevante per accreditarle come soggetti abilitati a organizzare corsi ECM (Educazione Continua in Medicina).
Perché la Provincia autonoma di Trento aveva competenza su questa materia?
Lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) attribuisce alla Provincia di Trento competenza legislativa primaria in materia di igiene e sanità (art. 9, n. 10). Questa competenza comprende la disciplina delle attività formative e scientifiche nel settore sanitario svolte nel territorio provinciale.
Il decreto ministeriale è stato annullato completamente?
Sì, il decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004 è stato annullato per intero, come conseguenza della declaratoria che non spettava allo Stato adottarlo con quei contenuti nel rispetto delle competenze provinciali.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.