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La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dello Stato, dichiarando che non spettava al Ministro delle infrastrutture emanare un regolamento sulle funicolari applicabile alle Province autonome senza coinvolgere le loro competenze statutarie. Ha annullato il d.m. n. 392 del 2003 nella parte in cui si applicava alle due Province.
Di cosa si tratta
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva adottato il decreto ministeriale 5 dicembre 2003, n. 392, che modificava le norme sulle funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, titolari di competenza legislativa primaria in materia di viabilità e trasporti locali in base al proprio statuto speciale, avevano proposto conflitto di attribuzione sostenendo che il Ministero non potesse imporre loro quel regolamento.
La questione di legittimità costituzionale
Le Province autonome di Trento e di Bolzano (ricorsi n. 5 e n. 6 del 2004) hanno promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, contestando il d.m. n. 392 del 2003. Le Province sostenevano che lo Stato, adottando un regolamento applicabile alle funicolari del loro territorio, avesse violato le competenze legislative e amministrative loro attribuite dallo statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione.
La decisione della Corte
La Corte accoglie il conflitto. Dichiara che non spettava allo Stato emanare quel regolamento ministeriale con effetti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, senza rispettare le procedure di coinvolgimento previste dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione. Annulla il d.m. n. 392 del 2003 nella parte in cui è applicabile alle due Province.
Il principio
Le Province autonome di Trento e di Bolzano godono di un grado di autonomia rafforzata rispetto alle Regioni ordinarie. Lo Stato, anche nell’esercizio della propria competenza in materia di sicurezza dei trasporti, deve rispettare le competenze statutarie delle Province autonome e coinvolgerle nelle procedure normative che le riguardano.
Domande e risposte
Qual è la base dello statuto speciale di Trento e Bolzano?
Le Province autonome di Trento e di Bolzano operano sulla base dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Esso attribuisce alle Province competenza legislativa primaria in numerose materie, tra cui viabilità, trasporti di interesse provinciale, lavori pubblici. Le norme di attuazione dello statuto disciplinano il raccordo con la legislazione statale.
Perché le funicolari rientravano nelle competenze provinciali?
Le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico locale costituiscono un mezzo di trasporto di interesse provinciale, rientrante nella competenza legislativa primaria riconosciuta dallo statuto speciale in materia di viabilità e trasporti. Lo Stato non può quindi emanare norme regolamentari su tali impianti che si applichino direttamente alle Province senza il loro coinvolgimento.
Il decreto ministeriale è stato eliminato del tutto?
No, il decreto ministeriale n. 392 del 2003 è stato annullato solo «nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano». Per le altre Regioni e per il territorio statale il decreto rimane applicabile.
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