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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione relativa alla legge della Provincia autonoma di Trento sugli usi civici, ritenendo che la disciplina provinciale rientri nelle competenze statutarie e non contrasti con i principi fondamentali della legislazione statale in materia.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Trento aveva disciplinato con propria legge l’amministrazione dei beni di uso civico presenti sul territorio. L’Associazione provinciale delle Amministrazioni separate di uso civico (ASUC) contestava alcune disposizioni che, secondo la ricorrente, alteravano l’autonomia gestionale degli enti di uso civico prevista dal diritto statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 2002, in relazione all’art. 2, comma 1, della stessa legge, concernente l’amministrazione dei beni di uso civico.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione: la legge provinciale trentina è espressione di una competenza statutariamente garantita alla Provincia autonoma; la disciplina impugnata non eccede i limiti del dettato statutario né contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale sugli usi civici, poiché preserva l’autonomia degli enti di uso civico pur introducendo meccanismi di coordinamento con la Provincia.

Il principio

Le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare gli usi civici nell’ambito delle competenze riconosciute loro dallo Statuto speciale, a condizione di rispettare i principi fondamentali della legislazione statale in materia; il coordinamento tra ente provinciale e amministrazioni separate di uso civico non viola tali principi.

Domande e risposte

Cosa sono gli usi civici?

Gli usi civici sono diritti collettivi di una comunità locale su beni (terreni, pascoli, boschi) che si trasmettono storicamente all’intera collettività; sono disciplinati dalla legge n. 1766 del 1927 e da normative regionali e provinciali.

Cosa sono le ASUC?

Le Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico (ASUC) sono enti locali autonomi che gestiscono i beni civici per conto della collettività che ne è titolare; in Trentino-Alto Adige hanno una tradizione secolare radicata nelle autonomie comunitarie alpine.

Perché le Province autonome hanno più ampi poteri delle Regioni ordinarie?

Trentino-Alto Adige e le sue Province autonome (Trento e Bolzano) hanno uno statuto speciale che attribuisce loro competenze legislative e amministrative più ampie, anche in materia di usi civici, a tutela delle specificità linguistiche e culturali del territorio.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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