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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della l.r. Abruzzo n. 45/2004 e n. 11/2005 in materia di inquinamento elettromagnetico. Le norme regionali che fissano limiti di esposizione e divieti di localizzazione di impianti più restrittivi di quelli statali violano la competenza concorrente in materia di governo del territorio e tutela della salute.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato la legge regionale abruzzese sull’inquinamento elettromagnetico per violazione della legge quadro statale n. 36/2001. La Regione sosteneva di poter fissare limiti più restrittivi a tutela della salute. Erano intervenute Telecom Italia Mobile, RAI e Vodafone.
La questione di legittimità costituzionale
Artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 16, comma 5, e 17, comma 7, l.r. Abruzzo n. 45/2004 e artt. 2, comma 5, 4 e 5, comma 3, l.r. Abruzzo n. 11/2005. Parametro: art. 117, terzo comma, Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte accoglie il ricorso in gran parte. Dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme che fissano divieti generalizzati di localizzazione, limiti di esposizione diversi da quelli statali e poteri di ordinanza contingibile e urgente eccedenti la competenza regionale. Conferma che le Regioni possono disciplinare l’uso del territorio ma non possono alterare i valori-soglia fissati con legge statale.
Il principio
Le Regioni possono regolare la localizzazione degli impianti di telecomunicazione nell’ambito del governo del territorio, ma non possono fissare limiti di esposizione elettromagnetica difformi da quelli statali né vietare in via preventiva e generalizzata la localizzazione di impianti a prescindere dal raggiungimento dei valori-soglia.
Domande e risposte
Chi fissa i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici?
Lo Stato, ai sensi della l. n. 36/2001 e dei decreti ministeriali attuativi. Le Regioni non possono stabilire valori-soglia più o meno restrittivi.
Le Regioni possono regolare dove vengono installate le antenne?
Sì, nell’ambito del governo del territorio, purché i criteri localizzativi rispettino la pianificazione nazionale e non impediscano ingiustificatamente l’insediamento degli impianti.
Cosa succede se una legge regionale fissa limiti più restrittivi?
Viene dichiarata incostituzionale per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., come accaduto nel caso di specie alla l.r. Abruzzo n. 45/2004.
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