Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 91 r.d. n. 642/1907. Il giudizio di ottemperanza dinnanzi al TAR si instaura validamente con la comunicazione del ricorso da parte della segreteria, senza che sia necessaria la notifica ad opera del ricorrente.

Di cosa si tratta

Il TAR Sicilia aveva sollevato questione sul fatto che, nel giudizio di ottemperanza, il contraddittorio fosse instaurato mediante comunicazione della segreteria anziché mediante notifica del ricorrente, ritenendo che ciò privasse la P.A. di garanzie processuali adeguate.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 91 r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (procedura Consiglio di Stato), e in subordine artt. 19 e 27 l. n. 1034/1971 e art. 27 r.d. n. 1054/1924. Parametri: artt. 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost. Rimettente: TAR Sicilia.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il Consiglio di Stato ha già affermato che la comunicazione della segreteria nel giudizio di ottemperanza è sufficiente ad assicurare il contraddittorio; l’amministrazione riceve l’atto ufficialmente e ha modo di difendersi.

Il principio

Nel giudizio di ottemperanza dinnanzi al TAR il contraddittorio si instaura validamente mediante comunicazione della segreteria all’amministrazione inadempiente, in quanto tale modalità assicura piena ed effettiva conoscenza del procedimento.

Domande e risposte

Come si propone il ricorso in ottemperanza al TAR?

Depositando l’originale del ricorso presso la segreteria del TAR, che provvede alla comunicazione all’amministrazione ai sensi dell’art. 91 r.d. n. 642/1907.

È necessaria la notifica dell’atto da parte del ricorrente?

No, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato confermata dalla Corte: la comunicazione della segreteria è sufficiente.

L’amministrazione ha tempo per difendersi?

Sì: la comunicazione della segreteria le assicura la conoscenza del procedimento e la possibilità di presentare memorie difensive.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.