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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 91 r.d. n. 642/1907. Il giudizio di ottemperanza dinnanzi al TAR si instaura validamente con la comunicazione del ricorso da parte della segreteria, senza che sia necessaria la notifica ad opera del ricorrente.
Di cosa si tratta
Il TAR Sicilia aveva sollevato questione sul fatto che, nel giudizio di ottemperanza, il contraddittorio fosse instaurato mediante comunicazione della segreteria anziché mediante notifica del ricorrente, ritenendo che ciò privasse la P.A. di garanzie processuali adeguate.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 91 r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (procedura Consiglio di Stato), e in subordine artt. 19 e 27 l. n. 1034/1971 e art. 27 r.d. n. 1054/1924. Parametri: artt. 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost. Rimettente: TAR Sicilia.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il Consiglio di Stato ha già affermato che la comunicazione della segreteria nel giudizio di ottemperanza è sufficiente ad assicurare il contraddittorio; l’amministrazione riceve l’atto ufficialmente e ha modo di difendersi.
Il principio
Nel giudizio di ottemperanza dinnanzi al TAR il contraddittorio si instaura validamente mediante comunicazione della segreteria all’amministrazione inadempiente, in quanto tale modalità assicura piena ed effettiva conoscenza del procedimento.
Domande e risposte
Come si propone il ricorso in ottemperanza al TAR?
Depositando l’originale del ricorso presso la segreteria del TAR, che provvede alla comunicazione all’amministrazione ai sensi dell’art. 91 r.d. n. 642/1907.
È necessaria la notifica dell’atto da parte del ricorrente?
No, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato confermata dalla Corte: la comunicazione della segreteria è sufficiente.
L’amministrazione ha tempo per difendersi?
Sì: la comunicazione della segreteria le assicura la conoscenza del procedimento e la possibilità di presentare memorie difensive.
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