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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla litispendenza tra cause pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario. Il Tribunale di Biella non aveva adeguatamente valutato la possibilità di risolvere il problema mediante la riunione dei procedimenti, già prevista dalla norma impugnata.

Di cosa si tratta

Davanti al Tribunale di Biella pendevano due procedimenti relativi alla stessa causa tra le stesse parti, ma davanti a due diversi giudici dello stesso Tribunale. Il convenuto aveva eccepito la litispendenza, ma la norma (art. 39 c.p.c.) la prevede solo tra uffici giudiziari diversi, non tra sezioni o magistrati dello stesso ufficio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Biella ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 273 e 39 comma 1 c.p.c., nella parte in cui non prevedono la litispendenza tra procedimenti pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, in riferimento agli artt. 3 e 111 comma 2 Cost.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità perché la riunione dei procedimenti, già prevista dall’art. 273 c.p.c., costituisce il rimedio ordinario per il caso di due cause identiche pendenti davanti allo stesso ufficio. Il rimettente non aveva considerato tale strumento già disponibile.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il problema denunciato può essere risolto con istituti già esistenti nell’ordinamento. Il giudice rimettente ha l’obbligo di verificare previamente la praticabilità di strumenti alternativi prima di rivolgersi alla Corte.

Domande e risposte

Cos’è la litispendenza?

È la situazione in cui la stessa causa pende contemporaneamente davanti a due giudici diversi. L’art. 39 c.p.c. stabilisce che il giudice adito per secondo deve dichiarare la litispendenza con sentenza, estinguendo il secondo processo.

Cos’è la riunione dei procedimenti?

È la pronuncia con cui il giudice, quando due cause connesse o identiche pendono davanti a lui (o allo stesso ufficio), le tratta congiuntamente in un unico procedimento, evitando decisioni contraddittorie.

Qual è la differenza tra litispendenza e riunione?

La litispendenza estingue il secondo processo; la riunione li unifica in uno solo. La riunione è il rimedio quando le cause sono nello stesso ufficio, la litispendenza quando sono in uffici diversi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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