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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 313/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo nel giudizio di legittimità costituzionale relativo a disposizioni della legge finanziaria regionale del Piemonte in materia di IRAP e di autonomia finanziaria regionale, a seguito di rinuncia al ricorso da parte del Governo.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Piemonte n. 14/2006 (legge finanziaria regionale), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119 Cost., per presunta violazione della competenza statale in materia di sistema tributario e per questioni di autonomia finanziaria. Il Governo ha poi rinunciato al ricorso.

La questione di legittimità costituzionale

Questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge Regione Piemonte n. 14/2006 (legge finanziaria), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119 Cost. — promosse con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara estinto il processo a seguito della rinuncia al ricorso depositata dall’Avvocatura dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri. L’estinzione chiude il giudizio senza pronuncia nel merito.

Il principio

La rinuncia al ricorso nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale produce l’estinzione del processo: la Corte non può pronunciarsi nel merito su un ricorso al quale il ricorrente ha rinunciato, purché la rinuncia sia inequivoca e tempestiva.

Domande e risposte

Quando si estingue un giudizio davanti alla Corte costituzionale?

Il processo si estingue per rinuncia al ricorso (nei giudizi in via principale), per rinuncia all’azione (nei conflitti) o per cessazione della materia del contendere (quando sopravviene una norma che supera il contrasto con la Costituzione).

Cosa è il giudizio in via principale davanti alla Corte?

Il giudizio in via principale (o in via d’azione, art. 127 Cost.) è quello con cui lo Stato impugna leggi regionali o le Regioni impugnano leggi statali, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Cosa disciplinava la norma IRAP impugnata?

La norma riguardava la possibilità per la Regione Piemonte di modificare le aliquote dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) nell’ambito dei margini fissati dalla legge statale, in applicazione dell’art. 119 Cost. sull’autonomia finanziaria regionale.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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