Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con ordinanza n. 309/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale di norme sul mandato dei componenti delle commissioni tributarie, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari in riferimento a diversi parametri costituzionali.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria provinciale di Cagliari aveva sollevato questioni sulla legittimità delle norme che disciplinano la nomina, la proroga e la revoca dei componenti delle commissioni tributarie, nonché le norme sul processo tributario, in riferimento ai principi del giusto processo e dell’indipendenza del giudice. La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile.

La questione di legittimità costituzionale

Questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 545/1992 (ordinamento giurisdizione tributaria), degli artt. 26 e 30 d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), e di una disposizione interna del Presidente della V sezione Commissione tributaria centrale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101, 102 e 111 Cost. — sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza e per inidoneà del petitum, non essendo chiaro quale pronuncia addittiva si chiedesse alla Corte.

Il principio

La manifesta inammissibilità ricorre anche quando il petitum non è determinato con sufficiente precisione: il giudice rimettente deve indicare la norma da applicare in sostituzione di quella impugnata, o almeno delineare il verso dell’intervento costituzionale richiesto.

Domande e risposte

I giudici tributari sono giudici ordinari?

No: le commissioni tributarie sono organi di giurisdizione speciale. La riforma del 2022 (d.lgs. n. 220/2023) le ha trasformate in «corti di giustizia tributaria», introducendo la professionalità dei giudici.

Cosa si intende per «petitum» nella questione di legittimità costituzionale?

Il petitum è la richiesta concreta rivolta alla Corte: si chiede l’annullamento della norma, oppure una pronuncia additiva che integri il testo, oppure ancora una pronuncia interpretativa.

Quando una norma è contraria all’art. 111 Cost. (giusto processo)?

L’art. 111 Cost. impone che il processo si svolga in contraddittorio tra le parti, con motivazione dei provvedimenti e in tempi ragionevoli. Una norma che comprime il contraddittorio o esclude la motivazione può essere dichiarata incostituzionale per violazione di tale parametro.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.