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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 308/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 274/2000 (competenza penale del giudice di pace), sollevata dal Giudice di pace di Montebelluna in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Montebelluna aveva dubitato della conformità costituzionale della norma che disciplina la citazione a giudizio davanti al giudice di pace, nella parte in cui non prevede — a pena di nullità — che la citazione contenga l’avviso della possibilità di estinguere il reato ex art. 35 d.lgs. n. 274/2000 (condotte riparatorie).

La questione di legittimità costituzionale

Questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (competenza penale giudice di pace), in riferimento agli artt. 3, 24 secondo comma e 111 terzo comma Cost. — sollevata dal Giudice di pace di Montebelluna.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione: il rimettente non ha motivato adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio in corso, difetto che rende il ricorso inammissibile.

Il principio

Il giudice rimettente deve descrivere in modo puntuale il fatto di causa e il nesso di pregiudizialità tra la questione di costituzionalità e la decisione del giudizio principale: l’insufficienza di tale motivazione determina la manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Cos’è l’estinzione del reato per condotte riparatorie davanti al giudice di pace?

Ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 274/2000, il giudice di pace dichiara estinto il reato quando l’imputato ha risarcito il danno o si è riconciliato con la vittima e la relativa condotta appare idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato.

Quale vizio determina la manifesta inammissibilità in questo caso?

Il difetto di motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non ha spiegato perché la questione fosse decisiva per il caso concreto che stava esaminando.

Qual è il termine per la citazione davanti al giudice di pace?

La citazione a giudizio davanti al giudice di pace deve essere notificata almeno trenta giorni prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 274/2000.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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