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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana contro lo Stato, fondato sul silenzio del Ministero dell’economia rispetto alle richieste regionali di trasferimento del gettito di alcune imposte. Il silenzio meramente omissivo, privo di attitudine lesiva delle attribuzioni regionali, non è idoneo a radicare un conflitto di attribuzione costituzionale.

Di cosa si tratta

La Regione Siciliana aveva chiesto formalmente al Ministero dell’economia e delle finanze di adottare i provvedimenti necessari a trasferire al bilancio regionale il gettito di alcune imposte (tra cui l’imposta sulle assicurazioni) riscosso da soggetti con sede fuori dalla Regione ma con contratti conclusi in Sicilia. A fronte del silenzio del Ministero, la Regione ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione, sostenendo che il comportamento omissivo statale disconosceva le sue spettanze tributarie.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto era fondato sugli artt. 36 e 37 dello Statuto siciliano, sul d.P.R. n. 1074/1965 (norme di attuazione in materia finanziaria) e sul principio di leale collaborazione. La Regione sosteneva che il silenzio del Ministero equivalesse a un diniego implicito delle sue spettanze tributarie.

La decisione della Corte

Il ricorso è inammissibile. Un semplice comportamento omissivo — privo di qualsiasi atto o provvedimento che si pronunci sulle pretese della Regione — non ha attitudine lesiva delle attribuzioni regionali e non costituisce l’oggetto tipico di un conflitto di attribuzione costituzionale. Rimane impregiudicato il diritto della Regione di far valere le proprie pretese davanti al giudice comune.

Il principio

Un comportamento meramente omissivo dello Stato non può essere oggetto di conflitto di attribuzione tra poteri: il conflitto presuppone un atto o un comportamento attivo che si affermi esercizio di una competenza e che abbia concreta attitudine lesiva delle attribuzioni altrui.

Domande e risposte

Cos’è un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione?

È uno strumento processuale costituzionale mediante il quale lo Stato o una Regione contestano che l’altro ente abbia invaso le proprie sfere di attribuzione. La Corte costituzionale decide a chi spetta la competenza contestata.

Perché il silenzio non basta per fondare un conflitto?

Perché il conflitto di attribuzione serve a tutelare le attribuzioni contro atti o comportamenti che le invadano positivamente. Un semplice silenzio non dichiara nulla sulle competenze e non può essere interpretato come affermazione di una posizione su chi detiene la competenza tributaria.

Quale rimedio ha la Regione per ottenere i tributi che ritiene spettarle?

Può rivolgersi al giudice comune per far valere le proprie pretese relative alle somme in questione, come la Corte ha espressamente precisato nella motivazione.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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