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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Messina nel procedimento penale a carico di P.S., dopo che la sentenza n. 26/2007 ha modificato il quadro normativo sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del PM.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Messina aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, c.p.p. (come sostituito dalla l. 46/2006) nel procedimento a carico di P.S. La questione riguardava la limitazione del potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Messina censurava l’art. 593, comma 2, c.p.p. in riferimento ai principi costituzionali che garantiscono una effettiva tutela giurisdizionale e la parità delle armi nel processo penale.

La decisione della Corte

Sopravvenuta la sentenza n. 26/2007 della Corte costituzionale, gli atti vengono restituiti alla Corte d’appello di Messina per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

Il principio

La restituzione degli atti al giudice rimettente è il rimedio processuale appropriato quando una pronuncia medio tempore ha modificato le disposizioni oggetto della questione di legittimità sollevata.

Domande e risposte

Perché la questione non viene decisa nel merito?

Perché la sentenza n. 26/2007 aveva già inciso sulla norma impugnata; il giudice rimettente deve rivalutare se, alla luce di tale pronuncia, la questione residua sia ancora rilevante.

La restituzione degli atti estingue il processo principale?

No: il processo a quo rimane sospeso; il giudice rimettente riprende l’esame della questione incidentale e, se del caso, può risollevare la questione alla Corte.

Cosa cambia tra le ordinanze nn. 258-263/2007?

Sono tutte relative alla stessa questione normativa (l. 46/2006 sull’inappellabilità del proscioglimento) sollevata da giudici diversi; differiscono solo per il giudice rimettente e il procedimento a quo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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