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La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 217 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Corte d. La questione riguarda dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale. La Corte ha dichiarato la element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);.
Di cosa si tratta
che la Corte d’appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui prevede che il pubblico ministero può proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento so
La questione di legittimità costituzionale
È stata impugnata la dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale. Il giudice rimettente è il Corte d.
La decisione della Corte
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Il principio
che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.
Domande e risposte
Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?
L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.
Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?
La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.
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