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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 216 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Corte d. La questione riguarda dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità.

Di cosa si tratta

che la Corte d’appello di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non prevede l’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento al di

La questione di legittimità costituzionale

È stata impugnata la dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale. Il giudice rimettente è il Corte d.

La decisione della Corte

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) e dell’art. 10 della medesima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo

Il principio

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Domande e risposte

Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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