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La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 214 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Corte d. La Corte ha dichiarato la element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);.
Di cosa si tratta
che la Corte d’assise d’appello di Roma ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 111, comma secondo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui inibiscono al pubblico ministero di proporre appello avverso sentenze di proscioglimento nel merito» ed impongono alla Corte d’appello di dichiarare l’inamm
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice rimettente è il Corte d.
La decisione della Corte
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Il principio
che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.
Domande e risposte
Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?
L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.
Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?
La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.
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