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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 52, secondo comma, del r.d. 2537/1925 (regolamento per le professioni di ingegnere e architetto), che riserva agli architetti le opere di edilizia civile con rilevante carattere artistico e il restauro dei beni culturali, escludendo gli ingegneri civili italiani. La norma, avendo natura regolamentare, non è soggetta al giudizio di legittimità costituzionale.
Di cosa si tratta
Un ingegnere civile si era visto rifiutare dalla Soprintendenza l’autorizzazione a subentrare nella direzione di lavori su un immobile vincolato come bene culturale. Il TAR Veneto aveva sollevato questione ritenendo irragionevole che la riserva professionale degli architetti operasse nei confronti degli ingegneri civili italiani, ma non di quelli stranieri comunitari, i cui titoli erano riconosciuti ai sensi della direttiva 85/384/CEE.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 52, secondo comma, del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, nella parte in cui, riservando agli architetti le opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico e il restauro dei beni culturali, impedisce agli ingegneri civili italiani l’esercizio di attività cui potrebbero accedere ingegneri stranieri con titoli riconosciuti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: il r.d. n. 2537 del 1925 ha natura regolamentare e, come tale, è sottratto al giudizio di legittimità costituzionale. La Corte può sindacare solo atti aventi forza di legge (leggi, decreti legislativi, decreti-legge); i regolamenti — anche se adottati prima dell’entrata in vigore della Costituzione — sono impugnabili solo davanti al giudice amministrativo. Sono stati dichiarati inammissibili anche gli atti di costituzione depositati tardivamente.
Il principio
Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale ha ad oggetto esclusivamente norme aventi forza di legge. I regolamenti, anche se risalenti all’epoca pre-costituzionale, non possono essere impugnati davanti alla Corte costituzionale: la loro legittimità è soggetta al sindacato del giudice amministrativo, che può disapplicarli se contrari alla legge o alla Costituzione.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra una legge e un regolamento?
La legge è un atto del Parlamento (o del Governo con forza di legge, come i decreti legislativi e i decreti-legge); il regolamento è un atto del Governo o di autorità amministrative, di rango inferiore alla legge. Solo le fonti primarie sono soggette al sindacato della Corte costituzionale; i regolamenti si impugnano davanti al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato).
Gli ingegneri possono fare restauro di beni culturali?
La questione sostanziale — se la riserva degli architetti in materia di restauro di beni culturali escluda irragionevolmente gli ingegneri civili italiani — non è stata esaminata nel merito. La normativa è stata più volte modificata: il d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali) e le norme sulle professioni tecniche hanno successivamente ridisegnato i confini.
Come si impugna un regolamento incostituzionale?
Il giudice ordinario o amministrativo può disapplicare il regolamento nel caso concreto; in alternativa, il regolamento può essere annullato in via principale dal giudice amministrativo su ricorso degli interessati. Se il vizio deriva da una legge che autorizzava il regolamento, quella legge può essere impugnata davanti alla Corte.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica privata, invocata per la limitazione all’esercizio della professione di ingegnere civile
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per la disparità tra ingegneri italiani e stranieri in materia di restauro
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