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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal GIP del Tribunale di Milano contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore Raffaele Jannuzzi. Mancava il nesso funzionale con atti parlamentari: gli articoli pubblicati su «Panorama» non erano divulgativi di alcuna attività parlamentare. Spettava quindi alla magistratura giudicare.

Di cosa si tratta

Un senatore aveva scritto articoli su un settimanale nazionale accusando magistrati palermitani di aver condotto il processo Andreotti per finalità politiche. Il Senato aveva dichiarato le sue opinioni insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il GIP di Milano ha contestato questa delibera, chiedendo alla Corte di stabilire se spettasse davvero al Senato quella valutazione.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il GIP del Tribunale di Milano ha impugnato la deliberazione del Senato del 23 luglio 2003 (Doc. IV-quater, n. 14) che aveva riconosciuto l’insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Jannuzzi in due articoli pubblicati su «Panorama» nei confronti di magistrati della Procura di Palermo, in asserita violazione dell’art. 68, primo comma, Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità delle opinioni in questione e ha annullato la delibera. Le affermazioni contenute negli articoli non presentavano alcuna corrispondenza sostanziale con atti parlamentari tipici del senatore: mancava sia il legame temporale sia la sostanziale identità di contenuto tra dichiarazioni esterne e attività parlamentare.

Il principio

La prerogativa dell’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. copre solo le opinioni legate da nesso funzionale con le attività svolte nella qualità di membro del Parlamento. Non basta il generico contesto politico: occorre una sostanziale identità di contenuto tra l’opinione espressa fuori sede e un atto parlamentare specifico, nonché un collegamento temporale con una funzione divulgativa.

Domande e risposte

Cosa significa «nesso funzionale» per l’insindacabilità parlamentare?

È il collegamento tra un’opinione espressa fuori del Parlamento e un atto tipico compiuto nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Senza questo collegamento, la dichiarazione del parlamentare è soggetta al sindacato del giudice comune come quella di qualsiasi cittadino.

Chi giudica se esiste il nesso funzionale?

La Camera di appartenenza delibera dapprima sull’applicabilità dell’art. 68 Cost. Se il giudice ritiene insussistente il nesso, può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, che si pronuncia in via definitiva.

Un articolo di giornale scritto da un parlamentare è sempre insindacabile?

No. Lo è soltanto se il contenuto dell’articolo è sostanzialmente identico a opinioni già espresse in sede parlamentare e si configura come divulgazione esterna di quell’attività. Altrimenti si tratta di un’espressione protetta solo dai limiti generali della libertà di manifestazione del pensiero.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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