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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sul combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’art. 26 del d.P.R. 600/1973, sollevata in relazione al rimborso delle ritenute d’acconto su interessi attivi di depositi finanziari di una società in liquidazione coatta. Il rimettente non ha adeguatamente considerato la giurisprudenza di legittimità e le norme fiscali già applicabili alla fattispecie.

Di cosa si tratta

Il commissario liquidatore di una società di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa (COSIDA) aveva chiesto il rimborso delle ritenute d’acconto subite sugli interessi attivi dei depositi finanziari negli anni 2000-2004. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, di fronte al silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle entrate, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’art. 26 del d.P.R. 600/1973, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento delle imposte sui redditi). Parametri costituzionali: artt. 3, 36 e 53 della Costituzione. Giudice rimettente: Commissione tributaria provinciale di Napoli, ordinanza del 20 aprile 2006 (r.o. n. 479 del 2006).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente non ha considerato: a) che la liquidazione coatta si chiude formalmente con decreto e l’ente si estingue, senza ipotesi di riapertura; b) che il termine per la dichiarazione finale dei redditi è rispettato anche se presentata prima della formale chiusura, purché la procedura sia sostanzialmente conclusa; c) che per diritto vivente l’ente in liquidazione coatta ha diritto al rimborso delle ritenute d’acconto quando le imposte risultano non dovute o inferiori alle ritenute stesse (Cass. n. 12433 del 2004 e n. 13154 del 1995).

Il principio

Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice tributario deve verificare se la fattispecie trovi già soluzione nell’interpretazione giurisprudenziale consolidata. L’omessa considerazione del diritto vivente rende la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Domande e risposte

Un’azienda in liquidazione coatta può chiedere il rimborso delle ritenute d’acconto?

Sì: secondo il diritto vivente ricordato dalla Corte, l’ente in liquidazione coatta ha diritto al rimborso totale o parziale delle ritenute d’acconto quando, dalla dichiarazione finale dei redditi, le imposte risultino non dovute o dovute in misura inferiore alle ritenute subite.

Cosa sono le ritenute d’acconto sugli interessi attivi?

Quando una società incassa interessi su depositi bancari o altri strumenti finanziari, la banca trattiene una quota a titolo di acconto IRPEF/IRES (ritenuta d’acconto). Se l’imposta definitiva è inferiore alla somma trattenuta, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza.

Cosa è la liquidazione coatta amministrativa?

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale applicata agli enti sottoposti a vigilanza pubblica (come le compagnie di assicurazione) quando si trovano in stato di insolvenza. È gestita da un commissario liquidatore nominato dall’autorità di vigilanza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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