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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme sull’IRAP (art. 10 TUIR e art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997) nella parte in cui non prevedevano la deducibilità dell’IRAP dall’IRPEF, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna. La questione era riferita a una domanda subordinata che presupponeva la soccombenza sulla domanda principale, non ancora decisa.

Di cosa si tratta

Uno studio legale associato aveva chiesto all’Agenzia delle entrate il rimborso dell’IRAP pagata per l’anno 2000, sostenendo di non possedere il requisito dell’autonoma organizzazione. In via subordinata, aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF in ragione della mancata deducibilità dell’IRAP versata. La Commissione tributaria provinciale di Bologna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sulla mancata deducibilità, ritenendo che violasse il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e quello di uguaglianza (art. 3 Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la deducibilità dell’IRAP dalle imposte sui redditi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. La questione sulla deducibilità dell’IRAP era stata sollevata in via subordinata, ossia solo per il caso in cui fosse stata rigettata la domanda principale (che l’IRAP non fosse dovuta). La Commissione rimettente non aveva ancora deciso sul punto principale: dunque la questione di costituzionalità era prematura.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata — condizionata all’esito di un’altra domanda non ancora decisa — non è rilevante ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87/1953 e va dichiarata manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

L’IRAP è deducibile dall’IRPEF o dall’IRES?

La normativa originaria non prevedeva tale deducibilità. Solo con il decreto-legge n. 185/2008 (art. 6) è stata introdotta la deducibilità parziale dell’IRAP relativa al costo del lavoro, poi estesa e modificata negli anni successivi.

Cos’è il requisito dell’“autonoma organizzazione” ai fini IRAP?

È il presupposto impositivo dell’IRAP: l’attività deve essere esercitata mediante un’organizzazione autonoma (personale dipendente, beni strumentali significativi). I professionisti e lavoratori autonomi senza organizzazione rilevante possono non essere assoggettabili all’IRAP, come affermato dalla sentenza n. 156/2001 della stessa Corte.

Come funziona la domanda “in via subordinata”?

È una domanda presentata al giudice come seconda scelta: viene esaminata solo se la domanda principale viene rigettata. Nel caso in esame, la questione costituzionale era agganciata a questa ipotesi ancora non verificatasi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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