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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze chiedeva se le più restrittive condizioni introdotte dalla legge n. 251/2005 per l’affidamento in prova dei tossicodipendenti recidivi potessero applicarsi a reati commessi prima di quella legge: la questione è diventata priva di oggetto perché la norma impugnata era già stata abrogata.
Di cosa si tratta
La legge n. 251/2005 (legge ex Cirielli) aveva introdotto l’art. 94-bis del d.P.R. n. 309/1990, che rendeva più difficile per i condannati recidivi reiterati accedere all’affidamento in prova in casi particolari ai fini del recupero dalla tossicodipendenza. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze si chiedeva se questa norma più sfavorevole potesse applicarsi a chi aveva commesso il reato prima della sua entrata in vigore.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato questione sull’art. 94-bis del d.P.R. n. 309/1990 e sull’art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 251/2005, in riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione (principio di irretroattività della norma penale più sfavorevole).
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità. Il giorno successivo al deposito dell’ordinanza di rimessione, l’art. 94-bis del d.P.R. n. 309/1990 era stato abrogato dal decreto-legge n. 272/2005 (Decreto Fini-Giovanardi), convertito nella legge n. 49/2006. La norma impugnata era dunque già fuori vigore al momento in cui la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi: la questione era diventata priva di oggetto.
Il principio
Il principio di irretroattività di cui all’art. 25, comma 2, Cost. si applica alle norme penali sostanziali in senso stretto (quelle che definiscono il reato e la pena). La giurisprudenza tradizionale escludeva le norme sull’esecuzione della pena, ma la questione era rimasta aperta. La Corte non ha dovuto risolverla perché la norma era stata abrogata.
Domande e risposte
Cosa è l’affidamento in prova in casi particolari per tossicodipendenti?
È una misura alternativa alla detenzione (art. 94 d.P.R. n. 309/1990) che consente al condannato tossicodipendente di scontare la pena in comunità terapeutica, seguendo un programma di recupero. È subordinata all’entità della pena da espiare e alla sussistenza di un programma terapeutico convalidato.
Cosa stabilisce il principio di irretroattività penale?
L’art. 25, comma 2, Cost. e l’art. 2 c.p. vietano di punire chi ha commesso un fatto non previsto dalla legge come reato al momento della sua commissione, o di applicare retroattivamente norme più severe. Per le norme più favorevoli vale invece il principio contrario (favor rei).
Le norme sull’esecuzione della pena sono soggette al divieto di retroattività?
La questione è controversa. La giurisprudenza tradizionale le sottraeva all’art. 25 Cost. (tempus regit actum). La Corte EDU ha poi affermato che le misure che incidono sostanzialmente sulla pena concretamente scontata rientrano nelle garanzie dell’art. 7 CEDU. La questione è ancora oggetto di evoluzione giurisprudenziale.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — Principio di legalità penale e giudice naturale precostituito per legge
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