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Con sentenza n. 53 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni in questione, prive del necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.
Di cosa si tratta
Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da Corte d’appello di Palermo, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Palermo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani”, in riferimento agli artt. 68, primo comma, e 102 Cost.
La decisione della Corte
La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni in questione, prive del necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.
Il principio
Anche nell’ambito di un procedimento penale, le dichiarazioni di un parlamentare rese in trasmissioni televisive non costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost., salvo che sussista un nesso funzionale diretto con atti tipici del mandato parlamentare.
Domande e risposte
Qual è la norma impugnata?
La Corte d’appello di Palermo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Sgarbi nel corso della trasmissi
Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?
La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni in questione, prive del necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.
Qual è il principio affermato dalla Corte?
Anche nell’ambito di un procedimento penale, le dichiarazioni di un parlamentare rese in trasmissioni televisive non costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost., salvo che sussista un nesso funzionale diretto con atti tipici del mandato parlamentare.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 102 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
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