Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con sentenza n. 52 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che le dichiarazioni non rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e che non spettava alla Camera deliberarne l’insindacabilità.
Di cosa si tratta
Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da un giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Bergamo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 13 novembre 2003, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni del deputato Sgarbi nel programma “Sgarbi quotidiani”.
La decisione della Corte
La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che le dichiarazioni non rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e che non spettava alla Camera deliberarne l’insindacabilità.
Il principio
L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari; le dichiarazioni rese in programmi televisivi, prive di nesso funzionale con l’attività parlamentare, non godono di tale tutela.
Domande e risposte
Qual è la norma impugnata?
Il Tribunale di Bergamo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 13 novembre 2003, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazi
Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?
La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che le dichiarazioni non rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e che non spettava alla Camera deliberarne l’insindacabilità.
Qual è il principio affermato dalla Corte?
L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari; le dichiarazioni rese in programmi televisivi, prive di nesso funzionale con l’attività parlamentare, non godono di tale tutela.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.