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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 52 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che le dichiarazioni non rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e che non spettava alla Camera deliberarne l’insindacabilità.

Di cosa si tratta

Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da un giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Bergamo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 13 novembre 2003, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni del deputato Sgarbi nel programma “Sgarbi quotidiani”.

La decisione della Corte

La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che le dichiarazioni non rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e che non spettava alla Camera deliberarne l’insindacabilità.

Il principio

L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari; le dichiarazioni rese in programmi televisivi, prive di nesso funzionale con l’attività parlamentare, non godono di tale tutela.

Domande e risposte

Qual è la norma impugnata?

Il Tribunale di Bergamo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 13 novembre 2003, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazi

Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che le dichiarazioni non rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e che non spettava alla Camera deliberarne l’insindacabilità.

Qual è il principio affermato dalla Corte?

L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari; le dichiarazioni rese in programmi televisivi, prive di nesso funzionale con l’attività parlamentare, non godono di tale tutela.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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