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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 198, comma 2, del Codice della strada, che prevede una sanzione per ogni violazione alle zone a traffico limitato accertata, anche se le violazioni sono avvenute a distanza di pochi secondi. Il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente sull’applicabilità al caso concreto della norma censurata.
Di cosa si tratta
Un automobilista aveva ricevuto due verbali per aver circolato in zona a traffico limitato, accertati nello stesso luogo (Corso Garibaldi, Milano) e alla stessa data, a distanza di soli 31 secondi l’uno dall’altro. Il Codice della strada prevede che, per più violazioni della stessa disposizione commesse con un unico atto, si applichi una sola sanzione (eventualmente aumentata fino al triplo), ma introduce una deroga per le infrazioni alle ZTL, per le quali è prevista una sanzione separata per ciascuna violazione accertata.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Milano ha sollevato — per violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione — questione di legittimità dell’art. 198, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), nella parte in cui, per le infrazioni in zona a traffico limitato, non consente al giudice di irrogare una sola sanzione aumentata fino al triplo in caso di più violazioni della stessa norma.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per carente motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non aveva spiegato perché nel caso specifico (due violazioni a 31 secondi di distanza) non potesse applicare il principio generale dell’unicità sanzionatoria, e non aveva argomentato sufficientemente sulla mancanza di applicazione in concreto della norma censurata.
Il principio
L’inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale per difetto di motivazione sulla rilevanza è pronunciata quando il giudice rimettente non dimostra con argomenti adeguati che la norma censurata è effettivamente applicata nel giudizio e che l’esito del procedimento dipende dalla sua conformità o meno alla Costituzione.
Domande e risposte
Qual è la regola generale del Codice della strada sulle sanzioni multiple?
L’art. 198, comma 1, c.d.s. prevede che, se con un solo atto vengono violate più disposizioni o la stessa disposizione viene violata più volte contemporaneamente, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. È il principio del “concorso apparente di illeciti”, che evita la moltiplicazione delle sanzioni per lo stesso episodio.
Perché le ZTL sono disciplinate in modo diverso?
Il comma 2 dell’art. 198 c.d.s. introduce una deroga per le infrazioni alle zone a traffico limitato: ciascun ingresso non autorizzato costituisce una violazione autonoma, soggetta a sanzione separata. La ratio è che ogni accesso alla ZTL è un atto distinto e autonomo, non un unico episodio prolungato.
Cosa succederebbe se la norma fosse dichiarata incostituzionale?
Il giudice potrebbe irrogare una sola sanzione per tutte le infrazioni alla ZTL commesse in un unico contesto spaziotemporale, aumentata fino al triplo. Nel caso concreto, le due sanzioni da € 68,25–275,10 ciascuna sarebbero sostituite da un’unica sanzione nello stesso range.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e proporzionalità — parametro invocato contro la sanzione multipla
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.