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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Tribunale di Lanciano chiedeva alla Corte di verificare se fosse costituzionalmente legittimo continuare a punire penalmente chi, prima del 1° gennaio 2006, aveva installato apparecchi automatici da gioco non conformi, nonostante la legge finanziaria 2006 avesse trasformato quella condotta in illecito amministrativo. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) aveva trasformato in illecito amministrativo la condotta di installazione di apparecchi automatici da gioco non conformi (slot machine illegali), che prima era configurata come reato contravvenzionale dall’art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S. (r.d. n. 773/1931). Tuttavia, l’art. 1, comma 547, della stessa legge prevedeva una norma transitoria: per le violazioni commesse prima del 1° gennaio 2006, continuavano ad applicarsi le previgenti sanzioni penali. Il Tribunale di Lanciano, investito di un procedimento per fatti anteriori, dubitava della legittimità di questa scelta.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Lanciano, con ordinanza del 12 febbraio 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, della legge n. 266/2005, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva della più favorevole sanzione amministrativa ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente non aveva adeguatamente considerato il quadro normativo: in particolare, non aveva verificato se, per i fatti anteriori al 2006, il principio di retroattività della norma più favorevole (desumibile dall’art. 2 c.p.) fosse applicabile e se non vi fossero già soluzioni interpretative idonee a risolvere il problema senza intervento della Corte.

Il principio

La questione è inammissibile quando il giudice rimettente non ha previamente esplorato le soluzioni interpretative disponibili per risolvere il problema in via ermeneutica, senza necessità di un intervento ablatorio o additivo della Corte costituzionale.

Domande e risposte

Cosa prevede il principio di retroattività della norma penale più favorevole?

L’art. 2, comma 4, del codice penale stabilisce che, se la legge successiva prevede una pena più mite, si applica quella più favorevole all’imputato. Quando una condotta viene depenalizzata (trasformata in illecito amministrativo), il principio comporta in genere l’estinzione del reato per i fatti pregressi.

Perché la norma transitoria escludeva l’applicazione della depenalizzazione ai fatti pregressi?

Il legislatore aveva scelto di mantenere la rilevanza penale dei fatti anteriori, evitando che la depenalizzazione beneficiasse chi aveva commesso la violazione quando ancora costituiva reato. Questa scelta è in tensione con il principio di retroattività della lex mitior.

Come si è evoluta poi la disciplina degli apparecchi da gioco?

La normativa sugli apparecchi da gioco leciti e illeciti si è articolata ulteriormente nel tempo, con interventi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e successive riforme che hanno ridisegnato il regime sanzionatorio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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