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La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. La Procura impugnava il decreto ministeriale del 10 luglio 1971 e la circolare del 6 febbraio 1978, con cui erano stati delegati alle Procure della Repubblica i poteri di legalizzazione delle firme e di apposizione dell’apostille su atti pubblici. Il conflitto è inammissibile perché atti così risalenti non possono essere impugnati tramite conflitto di attribuzione.
Di cosa si tratta
La Convenzione dell’Aja del 1961 ha istituito il sistema dell’apostille come forma semplificata di legalizzazione di atti pubblici da utilizzare in paesi esteri aderenti alla Convenzione. In Italia, con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 10 luglio 1971, la competenza ad apporre l’apostille e a legalizzare firme è stata delegata alle Procure della Repubblica. La Procura di Pistoia riteneva che questo incarico comprimesse la propria indipendenza, assoggettandola a direttive ministeriali e quindi violasse l’art. 104 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo l’annullamento del decreto ministeriale del 10 luglio 1971 e della circolare del 6 febbraio 1978, prot. n. 1/1-36 (65) 705, e la declaratoria di non spettanza al Ministero di grazia e giustizia del potere di delegare alle Procure della Repubblica l’attività di legalizzazione e di apposizione delle apostille.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953. Atti ministeriali risalenti al 1971 e al 1978 non possono essere impugnati con conflitto di attribuzione a distanza di decenni dalla loro emanazione. Il ricorso risulta pertanto tardivo e privo dei requisiti di ammissibilità previsti dalla disciplina processuale del giudizio costituzionale sui conflitti tra poteri.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato deve essere proposto tempestivamente avverso atti che determinano la menomazione delle attribuzioni costituzionali del potere ricorrente. Atti amministrativi ormai risalenti nel tempo, che definiscono assetti organizzativi consolidati da decenni, non possono essere impugnati con tale strumento processuale.
Domande e risposte
Le Procure della Repubblica possono rifiutare di apporre l’apostille sui documenti?
No, in base all’assetto normativo vigente (non travolto da questa pronuncia di inammissibilità) le Procure della Repubblica restano competenti ad apporre l’apostille sugli atti pubblici italiani destinati ad essere utilizzati all’estero nei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 1961.
Cosa è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
È un giudizio davanti alla Corte Costituzionale con cui un potere dello Stato (ad esempio la magistratura) chiede che venga accertato che un altro potere (ad esempio il Governo) ha usurpato o menomato le sue attribuzioni costituzionali. È diverso dal giudizio di legittimità costituzionale delle leggi.
La Procura di Pistoia poteva sollevare la questione in altro modo?
La Procura avrebbe potuto sollevare in via incidentale una questione di legittimità costituzionale delle norme che attribuiscono le funzioni di apostille alle Procure, nell’ambito di un giudizio in cui tali norme fossero applicabili, ma non è questo lo strumento del conflitto di attribuzione.
Norme collegate
- Art. 104 della Costituzione — indipendenza della magistratura, invocato come parametro dal ricorrente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.