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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla legge regionale siciliana che prorogava le passività agricole: il rimettente non ha motivato adeguatamente né la rilevanza nel giudizio né i parametri costituzionali asseritamente violati.
Di cosa si tratta
La legge della Regione siciliana n. 28 del 2000 aveva previsto che gli istituti di credito prorogassero al 31 dicembre 2001 le passività di carattere agricolo già scadute o in scadenza entro il 30 giugno 2001. La norma era stata invocata in giudizi civili davanti alla Corte d’appello di Milano, dove due titolari di un’azienda agricola si opponevano a un decreto ingiuntivo emesso su ricorso di un istituto di credito.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Milano ha impugnato l’art. 1 della l.r. Sicilia n. 28 del 2000, evocando vagamente l’art. 3 della Costituzione senza precisare in quale senso fosse violato il principio di uguaglianza, né aveva adeguatamente motivato la rilevanza della norma regionale siciliana in un giudizio celebrato davanti a un tribunale lombardo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per due ordini di ragioni: il rimettente non ha motivato sufficientemente la rilevanza della legge regionale siciliana nel giudizio pendente a Milano, e non ha specificato in quale senso l’art. 3 della Costituzione risulterebbe violato, limitandosi a una vaga evocazione del principio di uguaglianza.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione specifica tanto sulla rilevanza della questione quanto sulla non manifesta infondatezza: la genericità nella indicazione del parametro costituzionale e la mancata dimostrazione della rilevanza determinano l’inammissibilità della questione.
Domande e risposte
Cosa sono le cambiali agrarie?
Sono titoli di credito emessi nel contesto del credito agrario, utilizzati tradizionalmente per finanziare le attività delle aziende agricole. Le «passività agricole» sono i debiti contratti con gli istituti di credito agrario.
Perché la questione è sorta davanti alla Corte d’appello di Milano?
Perché i debitori sostenevano che il contratto di mutuo fosse stato concluso a Palermo e che quindi si applicasse la legge regionale siciliana. La questione se una legge regionale possa applicarsi in un giudizio fuori dalla Regione è di per sé complessa.
Perché la Corte ha dichiarato la questione inammissibile?
Perché il rimettente ha omesso di spiegare perché la legge siciliana fosse applicabile nel giudizio milanese e in che senso il principio di uguaglianza fosse violato, rendendo impossibile per la Corte esaminare il merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
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