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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte esamina se sia incostituzionale assoggettare a contribuzione previdenziale i rimborsi che il datore di lavoro eroga ai dipendenti per le rette delle scuole dell’infanzia, quando analoghi rimborsi per gli asili nido siano esenti: la questione pone il problema della parità di trattamento tra strutture educative diverse.

Di cosa si tratta

L’art. 51 del TUIR (già art. 48) esclude dal reddito di lavoro dipendente — e quindi dall’imponibile previdenziale — le somme erogate dal datore di lavoro per la frequenza degli asili nido da parte dei figli dei dipendenti. Tuttavia la stessa agevolazione non era prevista per i rimborsi delle rette delle scuole dell’infanzia (ex scuole materne, dai 3 ai 6 anni). L’INPS aveva contestato a Chiesi Farmaceutici S.p.A. di non aver assoggettato a contribuzione i rimborsi erogati per le scuole dell’infanzia.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Parma ha impugnato il combinato disposto dell’art. 12, secondo comma, della l. n. 153 del 1969 e dell’art. 51, lett. f-bis), del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), in riferimento agli artt. 3, 4 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non estendeva l’esenzione contributiva anche ai rimborsi per le scuole dell’infanzia.

La decisione della Corte

La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che nemmeno i rimborsi delle rette delle scuole dell’infanzia concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi. La distinzione tra asili nido e scuole dell’infanzia è irragionevole perché entrambe le strutture assolvono funzioni equivalenti di cura e istruzione dei figli e agevolano la partecipazione al lavoro dei genitori.

Il principio

Non è ragionevole trattare in modo diverso, ai fini contributivi, i rimborsi aziendali per la frequenza degli asili nido rispetto a quelli per le scuole dell’infanzia: la sostanziale equivalenza delle funzioni svolte dalle due tipologie di strutture educative impone un trattamento fiscale e previdenziale uniforme.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra asilo nido e scuola dell’infanzia?

L’asilo nido accoglie bambini da 0 a 3 anni; la scuola dell’infanzia (ex scuola materna) accoglie bambini da 3 a 6 anni. Entrambe consentono ai genitori di lavorare e svolgono funzioni educative complementari.

Cosa aveva fatto la società Chiesi Farmaceutici?

Aveva erogato ai dipendenti rimborsi per le rette delle scuole dell’infanzia frequentate dai loro figli, non assoggettandoli a contribuzione previdenziale — analogamente a quanto previsto per gli asili nido — e l’INPS aveva contestato il mancato versamento dei contributi.

Cosa cambia per le imprese dopo questa sentenza?

I rimborsi erogati ai dipendenti per le rette delle scuole dell’infanzia non devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, al pari di quelli per gli asili nido, riducendo il costo del lavoro per le aziende che adottano questo beneficio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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