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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme che limitano l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento (legge n. 46 del 2006), sollevata dal Tribunale di Trieste, perché le medesime questioni erano già state oggetto della sentenza n. 26 del 2007.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Trieste era investito dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento. In forza della legge Pecorella n. 46 del 2006, l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Il rimettente aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 593 c.p.p. (come modificato) e sulle norme transitorie.
La questione di legittimità costituzionale
Legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. come sostituito dalla legge n. 46 del 2006, dell’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000 come modificato, e dell’art. 10 della legge n. 46 del 2006, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Trieste.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Le stesse norme erano già state dichiarate parzialmente incostituzionali con la sentenza n. 26 del 2007 e le restanti questioni erano state già esaminate, rendendo il nuovo rinvio non ammissibile.
Il principio
Quando la Corte si è già pronunciata su una norma (dichiarandone l’incostituzionalità o non fondatezza), un nuovo rinvio sulla stessa questione è manifestamente inammissibile per carenza di rilevanza, in quanto il giudice deve applicare il diritto vigente risultante dalla precedente pronuncia.
Domande e risposte
Cosa aveva già deciso la sentenza n. 26 del 2007?
La sentenza n. 26 del 2007 aveva dichiarato incostituzionale, in parte, la legge Pecorella n. 46 del 2006, ripristinando il diritto del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di dibattimento.
Perché il Tribunale di Trieste ha riproposto la stessa questione?
Il caso specifico del Tribunale di Trieste riguardava un’ipotesi che il rimettente riteneva ancora non risolta dalla sentenza n. 26/2007. La Corte ha ritenuto tuttavia che la questione fosse già stata sostanzialmente definita.
Cosa deve fare il giudice quando la Corte ha già deciso?
Il giudice deve applicare direttamente il diritto vigente risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, senza rimettere nuovamente la questione. La reiterazione del rinvio è manifestamente inammissibile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 111 della Costituzione — Principio del giusto processo
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