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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 1 del d.l. n. 18/2003, convertito dalla legge n. 63/2003, che ha sostituito l’art. 113, secondo comma, c.p.c. imponendo al giudice di pace il giudizio necessario secondo equità nelle cause relative a contratti conclusi secondo moduli o formulari. La norma non viola né l’uguaglianza né la libertà di iniziativa economica.

Di cosa si tratta

L’art. 113, secondo comma, c.p.c. — nel testo risultante dal d.l. n. 18/2003 — obbliga il giudice di pace a decidere secondo equità le cause relative a contratti conclusi mediante moduli o formulari (contratti standardizzati di massa), indipendentemente dal valore della lite. Il Giudice di pace di Mercato San Severino, in una controversia tra un privato e ENEL Distribuzione s.p.a., dubitava della costituzionalità di tale obbligo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Mercato San Severino ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1 del d.l. n. 18/2003, convertito dalla legge n. 63/2003, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, contestando che il giudizio obbligatorio secondo equità per i contratti di massa potesse comprimere irragionevolmente la libertà di impresa e creare disparità tra le parti.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Il giudizio secondo equità del giudice di pace è uno strumento processuale legittimo, già ritenuto compatibile con la Costituzione in precedenti pronunce. La sua applicazione ai contratti di massa non viola né il principio di uguaglianza né la libertà di iniziativa economica privata.

Il principio

Il giudizio necessario secondo equità davanti al giudice di pace, esteso ai contratti conclusi mediante moduli o formulari, è costituzionalmente legittimo: non viola né l’art. 3 né l’art. 41 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta del criterio di giudizio applicabile a determinate categorie di controversie.

Domande e risposte

Cosa significa «giudizio secondo equità»?

Il giudice non applica rigidamente la norma di legge ma decide secondo criteri di equità e buona fede, cercando la soluzione più giusta nel caso concreto. Non può però violare norme inderogabili di legge.

Perché la norma si applica ai contratti di massa?

I contratti conclusi su moduli o formulari predisposti unilateralmente da un contraente forte (come le utenze) presentano caratteristiche tipiche che il legislatore ha ritenuto idonee a giustificare un criterio di giudizio più elastico, a tutela del contraente debole.

Le imprese possono contestare l’applicazione del giudizio equitativo?

Possono impugnare la sentenza del giudice di pace per violazione di norme inderogabili, ma non per il solo fatto che sia stata resa secondo equità: questo è un potere che la legge attribuisce espressamente al giudice di pace.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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