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Con la sentenza n. 163 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa a deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2003 (insindacabilità ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost.). La Corte non è entrata nel merito, rilevando carenze nei presupposti processuali dell’ordinanza di rimessione.
Di cosa si tratta
Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale di deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2003 (insindacabilità ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost.). La Corte, nella sentenza n. 163/2008, ha verificato i presupposti processuali della questione e ha ritenuto che l’ordinanza di rimessione non soddisfi i requisiti di rilevanza o di adeguata motivazione richiesti per l’accesso al giudizio di legittimità.
La questione di legittimità costituzionale
È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2003 (insindacabilità ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost.), sollevata da Corte d’appello di Catanzaro (ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato), in riferimento a art. 68, comma 1, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. L’inammissibilità può dipendere da: difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione, difetto di incidentalità, o assenza delle condizioni processuali di accesso.
Il principio
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è inammissibile quando non è soddisfatto il requisito dell’attualità della lesione o difettano le condizioni processuali per sollevare il conflitto. L’art. 68, comma 1, Cost. tutela la libertà di mandato del parlamentare solo per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 163/2008?
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa a deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2003 (insindacabilità ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost.). Non ha pertanto esaminato nel merito la conformità della norma alla Costituzione.
Cosa significa “manifesta inammissibilità”?
Una questione è dichiarata manifestamente inammissibile quando mancano i presupposti processuali per l’esame nel merito: ad esempio, difetto di rilevanza nel giudizio a quo, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione, o assenza di incidentalità. In questi casi la Corte non si pronuncia sulla conformità a Costituzione della norma.
Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?
Le sentenze della Corte Costituzionale affrontano il merito della questione di legittimità. Possono dichiarare l’illegittimità (accoglimento), rigettare la questione (rigetto/non fondatezza), o adottare pronunce interpretative (additive, sostitutive, manipolative). Le ordinanze sono riservate alle decisioni processuali e ai casi di manifesta inammissibilità.
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.
La pronuncia n. 163/2008 ha effetti nel mio procedimento?
Le ordinanze di inammissibilità e infondatezza, e le sentenze di non fondatezza, non eliminano la norma dall’ordinamento. Tuttavia, altri giudici possono sollevare la stessa questione in futuro con motivazione più adeguata. Per valutare gli effetti nel tuo procedimento è opportuno consultare un professionista legale.
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