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Con l’ordinanza n. 156 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 428 del codice di procedura penale (come sostituito dalla legge n. 46/2006) e artt. 4 e 10 della medesima legge. La Corte non è entrata nel merito, rilevando carenze nei presupposti processuali dell’ordinanza di rimessione.
Di cosa si tratta
Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale di art. 428 del codice di procedura penale (come sostituito dalla legge n. 46/2006) e artt. 4 e 10 della medesima legge. La Corte, nella rsquo;ordinanza n. 156/2008, ha verificato i presupposti processuali della questione e ha ritenuto che l’ordinanza di rimessione non soddisfi i requisiti di rilevanza o di adeguata motivazione richiesti per l’accesso al giudizio di legittimità.
La questione di legittimità costituzionale
È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di art. 428 del codice di procedura penale (come sostituito dalla legge n. 46/2006) e artt. 4 e 10 della medesima legge, sollevata da Corte militare d’appello di Napoli e Corti d’appello, in riferimento a artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. L’inammissibilità può dipendere da: difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione, difetto di incidentalità, o assenza delle condizioni processuali di accesso.
Il principio
Le questioni relative all’art. 428 cpp sull’inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere sono manifestamente inammissibili: i giudici rimettenti non hanno adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte con la ordinanza n. 156/2008?
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 428 del codice di procedura penale (come sostituito dalla legge n. 46/2006) e artt. 4 e 10 della medesima legge. Non ha pertanto esaminato nel merito la conformità della norma alla Costituzione.
Cosa significa “manifesta inammissibilità”?
Una questione è dichiarata manifestamente inammissibile quando mancano i presupposti processuali per l’esame nel merito: ad esempio, difetto di rilevanza nel giudizio a quo, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione, o assenza di incidentalità. In questi casi la Corte non si pronuncia sulla conformità a Costituzione della norma.
Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?
La Corte usa le ordinanze per le decisioni processuali e per i casi di manifesta inammissibilità o infondatezza, che non richiedono una motivazione approfondita nel merito. Le sentenze, invece, affrontano nel merito la questione di legittimità costituzionale con motivazione estesa.
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.
La pronuncia n. 156/2008 ha effetti nel mio procedimento?
Le ordinanze di inammissibilità e infondatezza, e le sentenze di non fondatezza, non eliminano la norma dall’ordinamento. Tuttavia, altri giudici possono sollevare la stessa questione in futuro con motivazione più adeguata. Per valutare gli effetti nel tuo procedimento è opportuno consultare un professionista legale.
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