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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni tra il GIP del Tribunale di Milano e il Senato della Repubblica. Il Senato aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Iannuzzi sui magistrati della Procura di Palermo (Caselli e altri), ma il giudice penale ritiene insussistente il nesso funzionale con l’attività parlamentare.

Di cosa si tratta

Il senatore Raffaele Iannuzzi era stato imputato di diffamazione a mezzo stampa per un articolo pubblicato su “Il Giornale” nel 2003, in cui avrebbe offeso la reputazione di Giancarlo Caselli (ex Procuratore di Palermo) e altri magistrati. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità delle sue opinioni ex art. 68, primo comma, Cost. Il GIP di Milano, che doveva decidere sul rinvio a giudizio, ha sollevato conflitto di attribuzioni.

La questione

Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: GIP del Tribunale di Milano vs. Senato della Repubblica. Oggetto: delibera del 30 gennaio 2007 con cui il Senato aveva dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi. Parametro costituzionale invocato: art. 68, primo comma, Cost. (insindacabilità parlamentare).

La decisione della Corte

In fase di ammissibilità (art. 37 legge n. 87/1953), la Corte dichiara ammissibile il conflitto. Sussistono sia il requisito soggettivo (entrambi i contendenti sono organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono) sia il requisito oggettivo (vi è materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla Corte). La decisione nel merito è riservata alla fase successiva.

Il principio

L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. si applica solo alle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il giudice penale può sollevare conflitto di attribuzioni quando ritiene che la deliberazione del Senato difetti del nesso funzionale tra le dichiarazioni incriminate e l’attività parlamentare tipica.

Domande e risposte

Cosa garantisce l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia è finalizzata a tutelare l’autonomia del potere legislativo dall’interferenza di altri poteri.

Cos’è il “nesso funzionale”?

Il nesso funzionale è il collegamento tra la dichiarazione extra-parlamentare (ad esempio un articolo di giornale) e un precedente atto parlamentare tipico (un discorso in aula, un’interrogazione). Senza questo nesso, la garanzia dell’insindacabilità non opera.

In quale fase si trova la decisione?

Questa ordinanza riguarda la sola fase di ammissibilità del conflitto (art. 37 legge n. 87/1953). La Corte deve ancora decidere nel merito se la deliberazione del Senato abbia leso le attribuzioni del GIP.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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