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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni tra il GIP del Tribunale di Milano e il Senato della Repubblica. Il Senato aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Iannuzzi sui magistrati della Procura di Palermo (Caselli e altri), ma il giudice penale ritiene insussistente il nesso funzionale con l’attività parlamentare.
Di cosa si tratta
Il senatore Raffaele Iannuzzi era stato imputato di diffamazione a mezzo stampa per un articolo pubblicato su “Il Giornale” nel 2003, in cui avrebbe offeso la reputazione di Giancarlo Caselli (ex Procuratore di Palermo) e altri magistrati. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità delle sue opinioni ex art. 68, primo comma, Cost. Il GIP di Milano, che doveva decidere sul rinvio a giudizio, ha sollevato conflitto di attribuzioni.
La questione
Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: GIP del Tribunale di Milano vs. Senato della Repubblica. Oggetto: delibera del 30 gennaio 2007 con cui il Senato aveva dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi. Parametro costituzionale invocato: art. 68, primo comma, Cost. (insindacabilità parlamentare).
La decisione della Corte
In fase di ammissibilità (art. 37 legge n. 87/1953), la Corte dichiara ammissibile il conflitto. Sussistono sia il requisito soggettivo (entrambi i contendenti sono organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono) sia il requisito oggettivo (vi è materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla Corte). La decisione nel merito è riservata alla fase successiva.
Il principio
L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. si applica solo alle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il giudice penale può sollevare conflitto di attribuzioni quando ritiene che la deliberazione del Senato difetti del nesso funzionale tra le dichiarazioni incriminate e l’attività parlamentare tipica.
Domande e risposte
Cosa garantisce l’art. 68, primo comma, della Costituzione?
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia è finalizzata a tutelare l’autonomia del potere legislativo dall’interferenza di altri poteri.
Cos’è il “nesso funzionale”?
Il nesso funzionale è il collegamento tra la dichiarazione extra-parlamentare (ad esempio un articolo di giornale) e un precedente atto parlamentare tipico (un discorso in aula, un’interrogazione). Senza questo nesso, la garanzia dell’insindacabilità non opera.
In quale fase si trova la decisione?
Questa ordinanza riguarda la sola fase di ammissibilità del conflitto (art. 37 legge n. 87/1953). La Corte deve ancora decidere nel merito se la deliberazione del Senato abbia leso le attribuzioni del GIP.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare e altri privilegi dei membri del Parlamento
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.