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La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro e alla Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n. 79/2007 della Corte stessa, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 58-quater ord. pen. sulle misure alternative per recidivi reiterati: i giudici rimettenti devono rivalutare la rilevanza delle questioni.
Di cosa si tratta
L’art. 58-quater, comma 7-bis, della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), introdotto dalla legge n. 251/2005, vietava la concessione delle misure alternative alla detenzione per più di una volta ai soggetti recidivi reiterati, senza tener conto del grado di rieducazione raggiunto. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro e la Cassazione avevano sollevato questione di legittimità.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall’art. 7, comma 7, della legge n. 251/2005. Parametro: art. 27, terzo comma, della Costituzione (finalità rieducativa della pena). Rimettenti: Tribunale di sorveglianza di Catanzaro e Corte di Cassazione.
La decisione della Corte
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La Corte aveva già dichiarato con la sentenza n. 79/2007 l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, commi 1 e 7-bis, nella parte in cui non prevede che i benefici possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, ai condannati che prima dell’entrata in vigore della legge n. 251/2005 avessero raggiunto un grado di rieducazione adeguato. I giudici devono rivalutare la rilevanza delle loro questioni alla luce di questa pronuncia.
Il principio
Quando sopravviene una pronuncia della Corte costituzionale rilevante per la questione pendente, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza. Ciò evita che la Corte si pronunci su questioni già risolte o parzialmente superate.
Domande e risposte
Cosa sono le misure alternative alla detenzione?
Sono istituti penitenziari (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà) che consentono di scontare la pena fuori dal carcere, valorizzando il percorso rieducativo del condannato.
Perché il divieto per i recidivi reiterati sollevava dubbi costituzionali?
Perché il divieto assoluto non permetteva al tribunale di sorveglianza di valutare il concreto percorso di rieducazione del detenuto, violando la finalità rieducativa della pena garantita dall’art. 27, terzo comma, Cost.
Qual è stata la sentenza n. 79/2007?
Con quella sentenza la Corte aveva dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non permetteva di applicare la normativa previgente più favorevole ai condannati che avevano già raggiunto un adeguato grado di rieducazione prima dell’entrata in vigore della riforma del 2005.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — Finalità rieducativa della pena e principio di personalità della responsabilità penale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.