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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 171-ter, comma 1, lett. e), della legge n. 633/1941 (diritto d’autore), che punisce il presidente o gestore di un circolo ricreativo che trasmette segnali TV criptati senza accordo con il distributore. La norma non viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) rispetto alla previgente sanzione meramente amministrativa.
Di cosa si tratta
La Corte d’Appello di Cagliari aveva sollevato questione sulla norma che punisce penalmente (e non più solo amministrativamente) il gestore di un circolo ricreativo che, senza accordo con il distributore autorizzato, trasmette ai soci un servizio televisivo criptato (come canali satellitari a pagamento) decodificato abusivamente.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 171-ter, comma 1, lettera e), della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel testo sostituito dall’art. 14 della legge n. 248/2000. Parametro: art. 3 della Costituzione (ragionevolezza). Rimettente: Corte d’Appello di Cagliari, nel procedimento penale a carico di gestori di un circolo.
La decisione della Corte
Manifesta infondatezza. La condotta punita (trasmissione di segnali criptati senza accordo con il distributore) non è comparabile alla condotta che in precedenza era sanzionata solo in via amministrativa, perché quella previgente riguardava la ricezione e non la ridiffusione del segnale criptato a terzi. L’aggravamento della sanzione è pertanto ragionevole.
Il principio
Non viola il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) la scelta del legislatore di punire penalmente la ridiffusione non autorizzata di segnali televisivi criptati: la condotta attiva di trasmissione a terzi è qualitativamente diversa dalla mera ricezione, e il più grave disvalore giustifica una risposta sanzionatoria diversa.
Domande e risposte
Qual era la differenza tra la norma vecchia e quella nuova?
La norma previgente (d.lgs. n. 373/2000, prima delle modifiche della legge n. 22/2003) prevedeva solo una sanzione amministrativa per chi riceveva segnali criptati senza autorizzazione; la norma nuova introdotta dalla legge n. 248/2000 aveva elevato a reato la condotta di chi trasmette o ridiffonde il segnale criptato agli associati del circolo.
Cosa è l’accesso condizionato?
L’accesso condizionato è il sistema tecnologico che permette la ricezione di trasmissioni televisive (o altri servizi digitali) solo a chi dispone di un decoder o smart card autorizzati dal distributore. La normativa europea (direttiva 98/84/CE) e nazionale vietano l’elusione abusiva di tali sistemi.
Che differenza c’è tra uso privato e uso in ambito associativo?
L’uso privato riguarda la fruizione individuale in ambito strettamente domestico. La trasmissione a soci di un circolo, anche se “non commerciale” in senso stretto, costituisce una forma di comunicazione a terzi che necessita di accordo con il distributore del servizio criptato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza nella differenziazione del trattamento sanzionatorio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.