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La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Milano contro la Camera dei deputati, che aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’on. Carlo Taormina nei confronti di due magistrati della Procura di Aosta. L’ordinanza ammette il conflitto alla fase istruttoria; il merito verrà deciso successivamente.
Di cosa si tratta
Il deputato Carlo Taormina aveva rilasciato nel 2004 alcune interviste a quotidiani e periodici, accusando i magistrati della Procura di Aosta di aver falsificato le prove nel processo ad Anna Franzoni. La Procura di Milano aveva esercitato l’azione penale per diffamazione a mezzo stampa. La Camera dei deputati aveva però deliberato che quelle dichiarazioni rientravano nelle funzioni parlamentari, garantendo così l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione. Il GUP di Milano ha sollevato conflitto di attribuzioni contro questa delibera.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano, sezione GUP, ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 2 agosto 2007 (doc. n. 200), con la quale era stata dichiarata l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Carlo Taormina nei confronti dei magistrati Maria Del Savio Bonaudo e Stefania Cugge, in applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, ritenendo che sussistesse la materia di un conflitto la cui risoluzione spettava alla propria competenza. Ha disposto la notifica dell’atto introduttivo alla Camera dei deputati, rinviando la decisione di merito a una fase successiva.
Il principio
Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un organo della giurisdizione lamenti che una delibera parlamentare di insindacabilità menomi la propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, impedendo l’esercizio della funzione giurisdizionale.
Domande e risposte
Che cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost.?
I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera può dichiarare che certe dichiarazioni rientrano in questa garanzia, ma la Corte costituzionale può verificare se tale dichiarazione sia corretta.
In cosa consistevano le dichiarazioni contestate?
In due interviste (su «La Stampa» del 20 luglio 2004 e su «Oggi» del 11 agosto 2004), l’on. Taormina aveva accusato i magistrati di Aosta di essere «marescialli di paese che hanno anche falsificato le prove» e di aver emesso «richieste di rinvio a giudizio basate su prove false o inventate».
Questa ordinanza condanna Taormina?
No. L’ordinanza si limita ad ammettere il conflitto alla fase istruttoria. Il merito – cioè se le dichiarazioni fossero o meno nell’esercizio di funzioni parlamentari – doveva essere deciso in una pronuncia successiva.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare, norma costituzionale che disciplina la garanzia
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