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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sull’art. 104, comma 1, del testo unico delle leggi sanitarie (r.d. n. 1265/1934), nella parte relativa all’apertura di sedi farmaceutiche in deroga al criterio demografico. La norma, che subordina tale deroga a presupposti oggettivi topografici e di viabilità, non viola il diritto alla salute garantito dall’art. 32 della Costituzione.
Di cosa si tratta
La legge farmaceutica consente di aprire una farmacia al di fuori della pianta organica (cioè in deroga al numero minimo di abitanti per sede) solo in presenza di particolari condizioni territoriali: zone impervie, località isolate, difficoltà di viabilità. Il Tribunale amministrativo del Friuli-Venezia Giulia ha chiesto alla Corte se questa limitazione contrasti con il diritto alla salute, nella misura in cui potrebbe ostacolare l’accesso ai farmaci per i cittadini di certi comuni.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Friuli-Venezia Giulia ha sollevato, con più ordinanze del 2006 e 2007, questione di legittimità costituzionale dell’art. 104, comma 1, del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), come sostituito dall’art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, «nella parte in cui vi si subordinerebbe l’apertura di una sede farmaceutica in deroga al criterio demografico al verificarsi soltanto di presupposti oggettivi quali quelli legati alle condizioni topografiche e di viabilità», in relazione all’art. 32 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la norma censurata, nel limitare le deroghe al criterio demografico a situazioni oggettivamente giustificate da condizioni territoriali e di viabilità, persegue un fine di razionale distribuzione delle farmacie sul territorio, senza comprimere irragionevolmente il diritto alla salute. L’accesso ai farmaci è garantito anche attraverso altri strumenti ordinamentali.
Il principio
Il legislatore può subordinare l’apertura di farmacie in deroga alla pianta organica a presupposti oggettivi di natura topografica e di viabilità, senza che ciò leda il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., purché la disciplina complessiva garantisca un adeguato accesso ai farmaci.
Domande e risposte
Quando si può aprire una farmacia in deroga alla pianta organica?
Solo in presenza di condizioni topografiche o di viabilità che rendono difficile per i residenti raggiungere le farmacie già esistenti, come previsto dall’art. 104, comma 1, del testo unico delle leggi sanitarie.
Perché il TAR aveva dubbi sulla legittimità costituzionale?
Il giudice rimettente riteneva che limitare le deroghe a soli criteri oggettivi territoriali potesse lasciare senza adeguato servizio farmaceutico aree con esigenze sanitarie particolari, violando l’art. 32 Cost.
Qual è la conseguenza pratica della sentenza?
I comuni che intendono ottenere una farmacia in deroga devono dimostrare l’esistenza di condizioni oggettive di difficoltà territoriale; non è sufficiente invocare generiche esigenze sanitarie locali.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, parametro costituzionale della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.