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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale civile di Milano sull’art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 154/1992 e l’art. 117, comma 7, del T.U.B., nella parte in cui fissano il tasso sostitutivo legale – per le clausole bancarie nulle perché indeterminate – con riferimento ai BOT dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Il rimettente non aveva esplorato l’interpretazione alternativa che esclude l’applicabilità della norma ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore.
Di cosa si tratta
Alcuni correntisti avevano convenuto in giudizio la propria banca per ottenere la restituzione di interessi addebitati in base a clausole nulle (perché rinviavano agli “usi bancari” per determinare il tasso passivo). Quando una clausola è nulla, il T.U.B. prevede un tasso sostitutivo legale pari al rendimento dei BOT dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Il Tribunale di Milano rilevava un’anomalia: se quei BOT rendevano molto (contratti stipulati negli anni 1983-1992, quando i tassi erano alti), il cliente che faceva valere la nullità finiva per pagare interessi più alti di quelli che avrebbe pagato con la clausola nulla.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale civile di Milano ha censurato l’art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 154/1992 e l’art. 117, comma 7, T.U.B., in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Secondo il rimettente, il riferimento ai BOT “al momento della conclusione del contratto” è irragionevole per i rapporti di conto corrente di lunga durata, nei quali il tasso di mercato cambia nel tempo: il tasso sostitutivo si cristallizza a un momento storico che può essere molto penalizzante per il cliente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva considerato una possibile lettura alternativa – sostenuta da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito – secondo cui la norma sulla sostituzione automatica della clausola nulla, essendo sopravvenuta ai contratti in causa, non si applicherebbe a questi ultimi: per essi opererebbe il meccanismo ordinario dell’art. 1284, terzo comma, c.c. (interesse legale). Prima di sollevare la questione, il giudice avrebbe dovuto verificare se questa interpretazione adeguatrice fosse percorribile e avrebbe eliminato il problema.
Il principio
Il giudice che dubita della legittimità costituzionale di una norma è tenuto a verificare se sia possibile un’interpretazione conforme a Costituzione prima di sollevare la questione. Se un’interpretazione alternativa è sostenibile in giurisprudenza e avrebbe eliminato il problema di costituzionalità, la mancata esplorazione di tale interpretazione rende inammissibile la questione.
Domande e risposte
Cosa succede se una clausola bancaria sugli interessi è nulla?
Ai sensi del T.U.B., la clausola nulla viene automaticamente sostituita con il tasso corrispondente al rendimento annuo dei BOT o altri titoli simili emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Se non ci sono tali titoli, si applicano gli interessi legali.
Perché il cliente avrebbe potuto essere penalizzato dalla nullità?
Perché nei contratti stipulati negli anni ’80, i BOT rendevano tassi molto elevati (anche 10-15% annuo). Il tasso sostitutivo cristallizzato a quel momento storico avrebbe potuto superare il tasso che la banca stava concretamente applicando, risultando paradossalmente più oneroso per il cliente che faceva valere la nullità.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non infondata?
L’inammissibilità deriva da un vizio di metodo: il rimettente non aveva tentato di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione prima di sollevare la questione. Non si trattava di una questione fondata o infondata nel merito, ma di una questione prematura.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, asseritamente violato dalla cristallizzazione del tasso sostitutivo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.