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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 171 e 213, comma 2-sexies, del Codice della Strada, che prevedono la confisca del motociclo in caso di mancato uso del casco protettivo. La misura ablativa non viola il principio di uguaglianza pur trattando diversamente i proprietari del veicolo a seconda della conduzione.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di S. Anastasia si trovava a decidere sul ricorso di un proprietario di motociclo al quale era stata disposta la confisca del veicolo perché il conducente era stato sorpreso senza casco. La confisca era stata disposta ai sensi dell’art. 213, comma 2-sexies, del Codice della Strada. Il proprietario aveva impugnato il provvedimento prefettizio lamentando una disparità di trattamento rispetto ad analoga violazione con altri veicoli.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di S. Anastasia ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 171 e 213, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione era se la confisca del mezzo — applicabile al motociclo per il mancato uso del casco — fosse proporzionata e non discriminatoria rispetto ad infrazioni analoghe punite diversamente.

La decisione della Corte

Con ordinanza depositata il 24 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. Ha confermato che la tutela dell’incolumità dei motociclisti giustifica la severa misura sanzionatoria della confisca. Il giudice redattore è stato Alfonso Quaranta.

Il principio

La confisca del motociclo per mancato uso del casco non viola il principio di uguaglianza: la peculiarità del rischio per i motociclisti rispetto ad altri utenti della strada giustifica un regime sanzionatorio più severo, rispondente alla primaria finalità di tutela dell’incolumità pubblica.

Domande e risposte

Chi subisce la confisca del motociclo in caso di mancato uso del casco?

La confisca colpisce il veicolo e viene disposta dalla prefettura nei confronti del proprietario del mezzo, anche se questi non era alla guida al momento dell’infrazione. L’art. 213, comma 2-sexies, CdS applicava questa misura nel suo testo originario introdotto dal d.l. n. 115/2005.

Il proprietario del veicolo può difendersi se non era lui a guidare?

La disciplina prevede meccanismi di tutela: il proprietario estraneo al fatto può produrre elementi a sua difesa. La giurisprudenza ha successivamente precisato i limiti della responsabilità del proprietario non conducente in questi casi.

La norma sulla confisca per mancato uso del casco è ancora in vigore?

Il Codice della Strada ha subito diverse modifiche. La norma impugnata riguardava il testo originario dell’art. 213, comma 2-sexies, introdotto dal d.l. n. 115/2005. La disciplina sanzionatoria del mancato uso del casco è stata successivamente rimodellata da ulteriori interventi legislativi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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