Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d’appello di Roma nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla delibera del 18 marzo 2004 con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Cesare Previti. Il ricorso non rispetta il principio di completezza e autosufficienza: manca il testo integrale delle dichiarazioni e della delibera di insindacabilità.
Di cosa si tratta
Un senatore (Cesare Previti) aveva rilasciato alla stampa, nel 1995, dichiarazioni ritenute diffamatorie nei confronti del giornalista David Maria Sassoli. Il Senato aveva dichiarato quelle opinioni insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, considerandole espressione di pensiero politico. La Corte d’appello di Roma, ritenendo assente il nesso funzionale con l’attività parlamentare, aveva sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Roma contestava la delibera del Senato del 18 marzo 2004 che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore Previti, invocando l’art. 68, primo comma, della Costituzione. Secondo il giudice rimettente, le affermazioni rese nei confronti di Sassoli non erano funzionalmente connesse all’attività parlamentare ma attenevano a una vicenda personale dell’imputato.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. L’atto introduttivo del conflitto non rispetta il principio di completezza e autosufficienza: la Corte d’appello non ha allegato né riportato fedelmente il contenuto della delibera di insindacabilità, e non ha riprodotto in modo esatto e obiettivo il testo delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie, limitandosi a citare il riassunto che ne aveva fatto il Tribunale di Roma in primo grado.
Il principio
Il ricorso con cui l’autorità giudiziaria promuove conflitto di attribuzione in materia di insindacabilità parlamentare deve essere completo e autosufficiente: deve riportare le espressioni ritenute offensive in modo esatto e obiettivo, e deve allegare la delibera della Camera competente. La mancanza di tali elementi è causa di inammissibilità del conflitto.
Domande e risposte
Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in materia di insindacabilità parlamentare?
È lo strumento con cui un giudice contesta davanti alla Corte costituzionale la delibera parlamentare che ha dichiarato insindacabili le opinioni di un membro del Parlamento, ritenendo che tale delibera invada le attribuzioni dell’autorità giudiziaria.
Cosa significa «nesso funzionale» con l’attività parlamentare?
Le dichiarazioni di un parlamentare sono insindacabili solo se sono funzionalmente collegate all’esercizio delle sue funzioni: devono essere espressione di attività tipicamente parlamentare, non semplici esternazioni personali o commenti su vicende private.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché la Corte d’appello non ha allegato la delibera di insindacabilità e non ha trascritto letteralmente le dichiarazioni contestate al parlamentare, rendendo impossibile alla Corte costituzionale valutare l’esistenza o meno del nesso funzionale.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Disciplina l’insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.