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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il TAR di Lecce aveva sollevato la questione di legittimità dell’art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2000, nella parte in cui non riconosce ai docenti disabili inclusi nelle graduatorie ad esaurimento il diritto a conservare lo stato di disoccupazione dopo aver accettato un incarico di supplenza annuale. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità, ravvisando un difetto di motivazione nella rilevanza.

Di cosa si tratta

I docenti con disabilità inseriti nelle graduatorie scolastiche ad esaurimento beneficiano di una quota di riserva dei posti, che presuppone lo stato di disoccupazione. Se un docente disabile accetta una supplenza di durata superiore a otto mesi, perde lo stato di disoccupazione e con esso il diritto alla riserva. Il TAR di Lecce aveva ritenuto che questa disciplina creasse una disparità ingiustificata rispetto ai docenti che ottengono, grazie alla riserva, un posto a tempo indeterminato.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2000 era censurato in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, dal TAR per la Puglia – Sezione di Lecce (r.o. n. 315 del 2009).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. L’Avvocatura dello Stato aveva segnalato che il rimettente non aveva considerato l’art. 16, comma 2, della legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il quale stabilisce che il requisito della disoccupazione deve sussistere solo al momento della domanda al concorso, non al momento dell’assunzione. La mancata considerazione di questa norma rendeva incompleta la ricostruzione del quadro normativo e quindi inammissibile la questione.

Il principio

La manifesta inammissibilità consegue anche quando il rimettente omette di esaminare norme che potrebbero risolvere la questione in via interpretativa o che renderebbero la questione irrilevante. L’obbligo di motivazione include quello di verificare tutte le disposizioni applicabili alla fattispecie.

Domande e risposte

I docenti disabili in graduatoria perdono la riserva se accettano una supplenza?

In linea di principio sì, se l’incarico di supplenza supera gli otto mesi, perché viene meno lo stato di disoccupazione. Tuttavia, l’art. 16, comma 2, della legge n. 68 del 1999 prevede che per i disabili il requisito della disoccupazione ai fini della riserva debba sussistere solo al momento della domanda al concorso e non al momento dell’assunzione.

Cosa si intende per quota di riserva dei posti?

La legge n. 68 del 1999 impone ai datori di lavoro pubblici e privati di riservare una quota di posti alle persone con disabilità. Nel settore scolastico, questa riserva opera nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento per il conferimento di incarichi.

Perché la questione era inammissibile?

Perché il rimettente aveva omesso di considerare la norma della legge n. 68 del 1999 che avrebbe potuto risolvere il problema interpretativo sollevato e, quindi, non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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