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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo relativo al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge finanziaria 2009 della Provincia autonoma di Bolzano in materia di appalti pubblici, dopo che la Provincia ha modificato le disposizioni impugnate.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 2009 (Legge finanziaria 2009), in particolare le disposizioni sugli appalti pubblici — acquisizione di immobili tramite opere pubbliche, disciplina dell’avvalimento, formulario di identificazione dei rifiuti — ritenendole in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.) e con il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006).

La questione di legittimità costituzionale

Questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 25, 27 comma 7, 28 comma 1, 31 e 52 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 2009 (Legge finanziaria 2009), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, commi primo e secondo lettere e), l), o), s), della Costituzione e agli artt. 8, 9, 19 e 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972). Sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale dichiara estinto il processo. La Provincia autonoma di Bolzano aveva medio tempore modificato le disposizioni impugnate, eliminando i profili di contrasto con la competenza statale esclusiva in materia di appalti e concorrenza.

Il principio

L’estinzione del processo costituzionale per cessazione della materia del contendere si verifica quando le disposizioni impugnate siano state modificate o abrogate dalla Regione o Provincia autonoma in modo tale da rimuovere i profili di illegittimità denunciati, rendendo priva di oggetto la questione.

Domande e risposte

Perché il processo si è estinto?

La Provincia autonoma di Bolzano ha modificato le disposizioni impugnate durante il giudizio costituzionale, eliminando i profili di contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Venendo meno l’oggetto del contendere, la Corte ha dichiarato estinto il processo.

Cosa prevede l’art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione?

L’art. 117, secondo comma, lett. e) attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela della concorrenza». Le Regioni e le Province autonome non possono legiferare in modo da interferire con le regole di evidenza pubblica negli appalti, che rientrano in questa materia.

Le Province autonome possono avere norme proprie sugli appalti?

Sì, nei limiti del loro statuto speciale. La Provincia autonoma di Bolzano ha competenze legislative primarie in numerose materie (art. 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ma deve comunque rispettare la tutela della concorrenza come disciplinata dal legislatore statale e dalle direttive europee.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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