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Il Tribunale per i minorenni di Trento aveva dubitato che il regime ostativo all’accesso ai benefici penitenziari introdotto dal d.l. n. 11/2009 per i reati sessuali commessi da minorenni violasse i principi rieducativi e di tutela del minore. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 656 c.p.p. e ha restituito gli atti quanto all’art. 4-bis ord. pen.
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 11/2009, modificando l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, ha esteso il regime ostativo ai benefici penitenziari anche ai condannati per reati sessuali (artt. 609-quater e 609-octies c.p.), imponendo che l’accesso ai benefici avvenga solo dopo un anno di osservazione scientifica della personalità in regime carcerario. Il Tribunale per i minorenni di Trento, chiamato a decidere sull’affidamento in prova di un giovane condannato da minorenne, ha sollevato questione di legittimità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale per i minorenni di Trento ha sollevato questione di legittimità dell’art. 656, comma 9, c.p.p. e dell’art. 4-bis l. n. 354/1975, come modificato dal d.l. n. 11/2009, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui tali disposizioni si applicano anche a condannati per fatti commessi da minorenni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 656, comma 9, c.p.p. (per difetto di rilevanza nel caso concreto) e ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Trento quanto alla questione sull’art. 4-bis ord. pen., perché era intervenuta una pronuncia della Corte che modificava il quadro normativo di riferimento.
Il principio
Quando una pronuncia della Corte costituzionale sopravvenuta modifica il contesto normativo rilevante per la questione sollevata, gli atti vanno restituiti al giudice a quo per una nuova valutazione; le questioni prive di rilevanza nel caso concreto sono invece dichiarate inammissibili.
Domande e risposte
Perché il regime penitenziario per i minorenni autori di reati sessuali è più delicato?
L’art. 31, secondo comma, Cost. impone alla Repubblica di proteggere l’infanzia e la gioventù e di favorire gli istituti necessari a tale scopo. Un regime ostativo uguale a quello degli adulti può confliggere con la finalità recuperatoria che deve permeare l’esecuzione penale minorile.
Cosa è l’“osservazione scientifica della personalità”?
È lo strumento previsto dall’ordinamento penitenziario per valutare il percorso rieducativo del detenuto: un’équipe multidisciplinare (educatori, psicologi, assistenti sociali) osserva il comportamento del condannato per almeno un anno prima che possa accedere a certi benefici.
La questione sull’art. 4-bis è stata poi risolta?
Il giudice rimettente ha dovuto rivalutare la questione alla luce della pronuncia sopravvenuta della Corte. La problematica dei reati ostativi applicati a condannati che avevano delinquito da minorenni è stata oggetto di successive pronunce della Corte, che ha progressivamente ampliato le tutele per i condannati minorenni.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena
- Art. 31 della Costituzione — protezione dell’infanzia e della gioventù
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