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La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 507 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all’art. 111 Cost. (giusto processo). La norma consente al giudice di disporre l’assunzione di nuovi mezzi di prova anche quando le parti siano decadute per tardivo deposito della lista testimoniale, ma ciò non viola il principio del contraddittorio a condizione che sia garantita adeguata difesa alla parte che «subisce» la prova.
Di cosa si tratta
Nel corso di un processo per lesioni personali, il Tribunale di Moncalieri aveva dichiarato inammissibile la lista testimoniale del pubblico ministero per deposito tardivo. Il PM aveva poi chiesto l’ammissione delle prove ai sensi dell’art. 507 c.p.p., che attribuisce al giudice poteri istruttori residuali. Il tribunale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale chiedendo se questa norma, interpretata dalle sezioni unite della Cassazione in senso estensivo, violasse il principio del contraddittorio.
La questione di legittimità costituzionale
Questione sollevata dal Tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri (r.o. n. 207/2009) sull’art. 507 c.p.p., in riferimento all’art. 111 della Costituzione (principio del contraddittorio nella formazione della prova).
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. L’art. 507 c.p.p. consente al giudice di ammettere prove anche quando le parti siano decadute, ma a condizione che siano rispettati il principio del contraddittorio e il diritto alla prova contraria della parte «svantaggiata».
Il principio
Il giudice può esercitare i poteri istruttori ex art. 507 c.p.p. anche in assenza di acquisizioni probatorie precedenti, purché alla controparte sia garantito adeguato diritto alla prova contraria (art. 495, comma 2, c.p.p.) e i tempi per esercitarla. Il contraddittorio è condizione di legittimità dell’esercizio del potere istruttorio officioso, non suo impedimento.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 507 del codice di procedura penale?
L’art. 507 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di disporre «anche d’ufficio» l’assunzione di nuovi mezzi di prova, una volta terminata l’acquisizione probatoria delle parti, se ne riconosce la «assoluta necessità». È una norma residuale che consente l’accertamento della verità anche quando le parti abbiano mancato ai propri oneri probatori.
Il pubblico ministero può recuperare la prova decaduta tramite l’art. 507?
La giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione, richiamata nel giudizio, ammette che il giudice possa esercitare i poteri istruttori anche per recuperare prove alle quali una parte sia decaduta. La Corte ha ritenuto questa interpretazione compatibile con la Costituzione, a condizione che la difesa possa contrastare efficacemente le prove ammesse d’ufficio.
Cosa garantisce il contraddittorio nella formazione della prova?
L’art. 111, terzo e quarto comma, Cost. (inserito dalla legge cost. n. 2/1999) garantisce che la prova penale si formi in contraddittorio tra le parti. In caso di prove ammesse d’ufficio ex art. 507, la controparte ha diritto alla prova contraria (art. 495, comma 2, c.p.p.) e ai tempi adeguati per prepararla.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — Principio del giusto processo, del contraddittorio nella formazione della prova e della parità delle armi
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