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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni del Tribunale di Livorno sull’aggravante della clandestinità (art. 61, n. 11-bis, c.p.) e restituisce gli atti ai Tribunali di Agrigento e Trieste per rivalutare la rilevanza alla luce del sopravvenuto mutamento normativo: l’ingresso irregolare era divenuto nel frattempo reato autonomo.

Di cosa si tratta

L’art. 61, n. 11-bis, del codice penale, introdotto dal decreto-legge n. 92/2008 (pacchetto sicurezza), prevedeva come aggravante comune l’essere il colpevole uno straniero in posizione irregolare sul territorio. Diversi tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale per presunto contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. Nelle more del giudizio, l’ingresso e il soggiorno irregolari erano stati trasformati in reato autonomo dalla legge n. 94/2009.

La questione di legittimità costituzionale

Questioni sollevate dal Tribunale di Livorno (r.o. n. 80/2009), dal Tribunale di Agrigento (r.o. nn. 103 e 251/2009) e dal Tribunale di Trieste (r.o. nn. 133 e 134/2009), tutte in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sull’art. 61, n. 11-bis, c.p.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni del Tribunale di Livorno, e ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Agrigento e Trieste affinché rivalutino la rilevanza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo (trasformazione dell’irregolarità da mera violazione amministrativa a reato autonomo).

Il principio

Quando il quadro normativo di riferimento muta significativamente nel corso del giudizio costituzionale (nella specie, l’irregolarità migratoria diventa reato autonomo), la Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti affinché rivalutino la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione nel nuovo contesto.

Domande e risposte

In cosa consisteva l’aggravante della clandestinità?

L’art. 61, n. 11-bis, c.p. prevedeva un aumento di pena per qualsiasi reato commesso da uno straniero in posizione irregolare. I critici sostenevano che questa norma puniva uno status personale anziché un comportamento, violando i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.).

Cosa succede quando una norma penale viene modificata durante il giudizio costituzionale?

La Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente, che deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante nel processo principale e se il mutato quadro normativo incida sulla non manifesta infondatezza. Il giudice può poi risollevare la questione in termini aggiornati.

L’aggravante della clandestinità è ancora in vigore?

No. L’art. 61, n. 11-bis, c.p. è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 249/2010, successiva a questa ordinanza, per violazione del principio di uguaglianza e del principio di offensività della responsabilità penale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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