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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione sulla giurisdizione tributaria in materia di iscrizione di ipoteca legale da parte del concessionario della riscossione. La Commissione tributaria regionale del Veneto non si era confrontata con il consolidato orientamento delle Sezioni Unite che escludeva la possibilità di sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione in appello quando era già maturato un giudicato implicito nel giudizio di primo grado.

Di cosa si tratta

Quando un contribuente non paga le imposte iscritte a ruolo, il concessionario della riscossione può iscrivere ipoteca legale sui beni immobili del debitore ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973. Un contribuente aveva impugnato tale iscrizione davanti alla Commissione tributaria provinciale di Treviso, che aveva accolto il ricorso. In appello, la Commissione tributaria regionale del Veneto dubitava che la giurisdizione tributaria fosse competente a decidere sulla validità dell’ipoteca.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale del Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 19, comma 1, lettera e-bis), del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento all’art. 102 della Costituzione, nella parte in cui devolvono alla giurisdizione tributaria le controversie sulla validità dell’ipoteca legale iscritta dal concessionario della riscossione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Le Sezioni Unite della Cassazione avevano chiarito che, quando il giudice di primo grado ha pronunciato nel merito affermando implicitamente la propria giurisdizione e nessuna parte ha contestato tale affermazione, il giudice del grado successivo non può rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione: si tratta di questione coperta dal giudicato implicito. La Commissione rimettente non si era confrontata con questo orientamento.

Il principio

Il difetto di giurisdizione non può essere rilevato d’ufficio in appello quando il giudice di primo grado ha già affermato, anche implicitamente, la propria giurisdizione e tale affermazione non è stata contestata dalle parti: la questione è coperta da giudicato e preclude la rimessione alla Corte costituzionale.

Domande e risposte

Il giudice tributario può decidere sulla validità di un’ipoteca esattoriale?

La questione è controversa. Il legislatore ha attribuito alla giurisdizione tributaria le controversie sull’iscrizione di ipoteca da parte del concessionario della riscossione. La Corte non ha tuttavia affrontato il merito costituzionale della questione, dichiarando l’inammissibilità per ragioni processuali.

Cosa è il «giudicato implicito» sulla giurisdizione?

È la preclusione che si forma quando il giudice di primo grado decide nel merito senza essere contestato sulla giurisdizione: in appello, il giudice non può più rimettere in discussione d’ufficio la competenza, che si considera consolidata.

Come si impugna l’iscrizione di un’ipoteca esattoriale?

Il contribuente può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale contro l’avviso di iscrizione ipotecaria, contestando la legittimità del titolo o la mancata notifica delle intimazioni di pagamento previste dall’art. 50 del d.P.R. n. 602/1973.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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