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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 4 del d.l. n. 90/2008, che attribuisce al giudice amministrativo le controversie relative ai contratti di appalto per la gestione dei rifiuti nella Regione Campania. La norma non viola l’art. 103 Cost. perché la controversia in esame, riguardando la cessione di credito da appalto con ASL, non rientra nell’ambito di applicazione della disposizione impugnata.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 90 del 2008 è stato adottato per far fronte all’emergenza rifiuti in Campania. L’art. 4 attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative ai contratti e alle procedure connesse all’emergenza. Una società che aveva acquistato un credito da un appaltatore della gestione dei rifiuti sanitari di una ASL si era rivolta al giudice ordinario: questo aveva sollevato questione chiedendosi se la propria giurisdizione fosse esclusa dalla norma emergenziale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Napoli, terza sezione civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge n. 123 del 2008, in riferimento all’art. 103, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al giudice amministrativo le controversie in materia di appalti per la gestione dei rifiuti nella Regione Campania.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione non fondata. La controversia riguardava il pagamento di un credito ceduto, sorto da un contratto di appalto per la gestione dei rifiuti sanitari: si trattava di una controversia patrimoniale tra privati (cessionario del credito e ASL) che non involgeva l’esercizio di poteri amministrativi. Tali controversie spettano al giudice ordinario, correttamente adito, e non rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa prevista dalla norma emergenziale. La questione era quindi mal posta.

Il principio

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo può essere prevista solo per controversie che coinvolgono l’esercizio di poteri amministrativi; le controversie meramente patrimoniali tra privati – anche se connesse a contratti stipulati con pubbliche amministrazioni – restano affidate al giudice ordinario.

Domande e risposte

Il giudice amministrativo ha giurisdizione su tutte le controversie relative agli appalti pubblici?

No. La giurisdizione esclusiva del TAR riguarda le controversie che coinvolgono l’esercizio del potere amministrativo. Le controversie meramente patrimoniali – come il pagamento di un credito ceduto – restano di competenza del giudice ordinario, anche se il credito deriva da un contratto con la pubblica amministrazione.

Cosa succede in caso di cessione di credito nei confronti della PA?

Il cessionario subentra nel diritto di credito e può agire in giudizio per ottenerne il pagamento. Se la controversia non investe l’esercizio di poteri amministrativi, la competenza spetta al giudice ordinario, non al TAR.

Le norme emergenziali possono derogare alle regole ordinarie sulla giurisdizione?

Sì, ma solo nei limiti consentiti dall’art. 103 Cost., che permette la giurisdizione esclusiva amministrativa solo per materie nelle quali l’interesse legittimo e il diritto soggettivo si intrecciano con l’esercizio del potere pubblico.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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