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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 271 del 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Catanzaro in riferimento a parametri costituzionali della Costituzione.

Di cosa si tratta

Il procedimento trae origine da Il Tribunale di Catanzaro, sezione controversie di lavoro e previdenza, con lordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento allarticolo 3 della Costituzione, questione di legittimit costituzionale dellarticolo 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale pe…

La questione di legittimità costituzionale

La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellarticolo 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per lanno 200. Il parametro costituzionale invocato comprende parametri costituzionali della Costituzione. La questione è stata promossa da Tribunale di Catanzaro.

La decisione della Corte

La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara lillegittimit costituzionale dellarticolo 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008 n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per lanno 2008, ai sensi dellarticolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA,.

Il principio

La norma in questione è stata dichiarata incostituzionale perché in contrasto con parametri costituzionali. La decisione costituisce un precedente vincolante per i giudici comuni.

Domande e risposte

Cosa significa che la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale?

Significa che la norma è stata eliminata dall’ordinamento con effetto per tutti (erga omnes), non solo per la causa da cui è scaturita la questione. I giudici non possono più applicarla.

Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

Questa sentenza è vincolante per i giudici ordinari?

Sì: le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto erga omnes e sono vincolanti per tutti i giudici, che non possono più applicare la norma dichiarata incostituzionale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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