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Con ordinanza n. 270 del 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria. La questione investiva dellarticolo 530 del codice di procedura penale.
Di cosa si tratta
Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di dellarticolo 530 del codice di procedura penale. La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.
La questione di legittimità costituzionale
La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellarticolo 530 del codice di procedura penale. Il parametro costituzionale invocato comprende parametri costituzionali della Costituzione. La questione è stata promossa da Tribunale di Reggio Calabria.
La decisione della Corte
La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimit costituzionale dellarticolo 530 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento allarticolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria, con lordinanza indicata in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA,.
Il principio
La Corte ha ritenuto la norma censurata conforme alla Costituzione, escludendo la violazione di parametri costituzionali. Il principio stabilito è che l’interpretazione della disposizione è compatibile con la Carta fondamentale.
Domande e risposte
Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza?
La Corte non entra nel merito della questione: o perché mancano i presupposti processuali, o perché la censura è palesemente priva di fondamento. La norma rimane in vigore.
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.
Questa ordinanza è vincolante per i giudici ordinari?
Le pronunce di rigetto o inammissibilità non impediscono ad altri giudici di sollevare nuovamente analoga questione. Tuttavia, la motivazione della Corte orienta la giurisprudenza successiva.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 10 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
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